|
dell'impero romano cap. xlv. |
323 |
cipe e del popolo, s’introdussero alcuni nuovi regolamenti, più conformi alla attuale lor condizione; l’esempio di Autari fu imitato da’ più saggi suoi successori, e le leggi de’ Lombardi si son riputate le meno imperfette de’ codici Barbari1. Fatti dal loro coraggio sicuri di possedere la lor libertà, que’ rozzi ed impazienti legislatori erano incapaci di contrappesare i poteri della costituzione, o di discutere le delicate teorie del governo politico. Degni di morte venivano giudicati i delitti che minacciavano la vita del Sovrano o la salvezza dello Stato, ma l’attenzione delle leggi era specialmente volta a difendere le persone e le proprietà de’ sudditi. Secondo la strana giurisprudenza di que’ tempi, il delitto di sangue poteva redimersi con una multa; non pertanto l’alto prezzo di novecento monete d’oro dimostra il giusto sentimento che avevano del valore della vita di un semplice cittadino. Le ingiurie meno atroci, come una ferita, una rottura, un colpo, una parola di vilipendio, venivano misurate con diligenza scrupolosa e quasi ridicola; e la prudenza del legislatore incoraggiava l’ignobil pratica di barattare l’onore e la vendetta con una compensazione in denaro. L’ignoranza de’ Lombardi, sia nello stato di Pagani che di Cristiani, porse un implicito credito alla perversità e ai danni della stregoneria; ma i giudici del secolo decimosettimo avrebbero potuto esser ammaestrati e confusi dalla sapienza di Rotari; il quale decide l’assurda superstizione, e protegge le sfor-
- ↑ Montesquieu (Esprit des Lois, l. XXVIII c. 1): „Abbastanza giudiziose sono le leggi dei Borghignoni, ma più ancora lo sono quelle di Rotario, o di altri principi Lombardi„.