Pagina:Gli antichi statuti municipali di Montevarchi.djvu/14

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e in nessun modo tenere in tal di’ bestia nessuna di qualunque ragione legata in detti luoghi e vie, ma debbansi tenere fuori di dette vie e fuori della terra, o nelle stalle sotto pena di soldi 10 piccioli qualunque bestia e per qualunque volta; eccetto che e’ maniscalchi, e’ quali possono tenere dua e per insino tre bestie per volta all’uscio loro proprio, di quelle che ferrassino o volessino ferrare; e ferrate fusssino, levarle via sotto detta pena. E che tutte le bestie che vengono al detto mercato per vendere, si debbino tenere fuori della porta al mercatale come insino a qui s’e’ usitato sotto detta pena.

E che delle predette cose te possa procedere e condannare il cancelliere del comune che pe’ tempi sara’ ad accusagione del campaio e di qualunque altro accusassi; e possano detti tali delinquenti essere presi e gravati per tali condennagioni in detto di’ e per altro e abbine il campaio e il cancelliere la rata loro come degli altri danni dati e come per gli ordini si dispone."

E’ qui da notare come l’applicazione di tali disposizioni era cosi’ rigorosa da far cessare nel giovedi’ quella benevola sospensione degli atti esecutivi di che si e’ fatto cenno superiormente.

La morale e la pubblica sicurezza trovavano anch’esse garanzie negli antichi statuti municipali di Montevarchi. Quello del 1376 puniva i bestemmiatori e coloro che giuravano al corpo et al sangue. Non permettevasi alle meretrici di abitare o rimanere nella terra di Montevarchi, ma dovevano stare di casa e fare i loro affari fuori dalle mura in luogo netto e coperto; e chi avesse loro affittate case nell’ interno del paese era colpito da grave pena pecuniaria. Nessuno, all’ infuori dei difensori, finche’ durava il loro ufficio, poteva portare armi nell’ interno del paese, ne’ era permesso entro le mura di Montevarchi saettare con arco, balestra e stromento congenere.

Dopo il terzo suono della campana