Pagina:Gravina, Gianvincenzo – Scritti critici e teorici, 1973 – BEIC 1839108.djvu/477

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della division d’arcadia 475

S’aggiunge ch’essendo l’accademie ceti literari, collegi e qualunque altre società publiche de regalibus principis et quidem de majoribus, niun privato può senza concessione speciale del principe acquistar jus contro quell’altra anche del medesimo nome, la quale sia ugualmente dal principe permessa. Oltre che le voci e l’insegne sono occupantis come tutte le cose indefinite: aria, mare, acqua piovana e simili; e perciò è lecito ad ognuno torre quelle che vuole ad uso buono, benché tolte prima dagli altri, poiché non perciò rimangon consumate, potendosi da ognuno possidere in soliduma 1. Ed è pure assai strana cosa che coloro li quali sdegnano come apocrife le lingue antiche vogliano proibire agli altri l’uso delle parole greche, pretendendo coi loro monitori stampati la privativa di quel che più ignorano; quando che, se ben fussero nomi e voci della cognizion loro, né meno si potrebbero a questa ragunanza vietare, perché ad ognuno è lecito assumere il nome che vuole quando sia senza l’altrui pregiudizio. Né si può considerar pregiudizio d’alcuno in quelle cose ove non può alcun privato acquistar ragione, qual sono le regalie alle quali abbiamo detto le accademie appartenerea 2. Né noi vogliamo toglier loro le piastre, essendo da questa ragunanza ogni pagamento vietato.

A queste ragioni tratte dal dritto delle genti s’accoppia quella delle leggi d’Arcadia, che nella sanzione sotto nome d’exarcadi cancellan dal numero tutti quelli che hanno alle leggi contravenuto o alla contravenzione cooperato e consentito. Qual contravenzione l’autor del consulto di concerto coi regolatori volle occultare, quando prima decise per fatto che l’elezzione de’ colleghi contro la forma della legge non era succeduta per dolo, e poi espose qual esser dovesse la giusta forma dell’elezione. E pure tal cautela inventata da lui e concertata coi regolatori per troncar l’occasioni delle discordie ed asconder la contravenzione, or coloro non so per qual legge di gratitudine e di nuova dialettica mettono a conto di contradizione, quasi contradizione sia il dire



  1. Bart[oli e Saxoferrato, Omnia quae extant opera, tomus X Consilia, quaestiones et tractatus, Venetiis, Juntae, 1595-1613], tractat. de insign.
  2. L. i., C. de Mut. Nom.