Pagina:Istituzioni di diritto romano.djvu/130

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introduzione 127

dare alla memoria quel patrimonio di cognizioni, che era eredità del passato movimento scientifico, ma non si cercava di crescerlo nè di perfezionarlo. I lavori di Compilazione, che furono fatti in questo tempo, quella vergognosa legge delle Citazioni, di cui parlammo poco sopra, e perfino i lamenti di Teodosio II, nella Ordinanza con la quale promulgava il suo Codice, lo attestano in modo irrecusabile.

CAPITOLO IV.

Legislazione di Giustiniano

§. 184. Allorquando Giustiniano ascese al trono, gli scritti dei Giureconsulti autorizzati valevano come Fonte di diritto; era stato stabilito il modo di servirsene, e fissato il valore da accordarsi ai medesimi. Ma questi Scritti, che componevano l’Jus, giacevano in migliaja di volumi, rari e costosi. I tre. Codici Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano, erano senza meno di grande sussidio per conoscere e studiare l’altra fonte precipua del Diritto, le Leges; ma perfino il Codice Teodosiano, sebbene fosse il più recente, non bastava al bisogno; infatti conteneva soltanto le Costituzioni di uno spazio di tempo assai ristretto; e quel che è peggio, quasi cento anni erano di già trascorsi dal giorno della sua compilazione. In questi cento anni, molte nuove Costituzioni erano state emanate, e di più, notevolmente si erano mutate le condizioni dei popoli, che quella Legislazione era intesa a governare; onde è che il Diritto Scritto non concordava più con la pratica, nè la Scienza era in tale stato da riavvicinare l’uno ai bisogni dell’altra. Giustiniano, che secondo l’opinione oggi più accreditata, aveva nella sua gioventù studiato Diritto, che nella sua Corte aveva Triboniano, Giureconsulto valente e desideroso di riforme Legislative, parte mosso da istintivo desiderio pel riordinamento giuridico, parte eccitato dai consigli di Triboniano, e dall’ambizione d’imitare Teodosio II, concepì il vasto disegno di riunire in una Collezione tutto