Pagina:Istituzioni di diritto romano.djvu/131

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128 introduzione

l’Jus, ed in un altra tutte le Leges, e così di conservare, ordinare, e rendere più facilmente accessibili a tutti le due fonti del Diritto.

(Il Codice)

§. 182. E prima volle, che si ponesse mano alla raccolta delle Leges, avvegnachè questa fosse la parte più facile del lavoro, ed insieme più importante, massime pei Magistrati. Quindi il primo anno del suo Regno (528) nominò una Commissione, presieduta da Giovanni ex-questore del Sacro Palazzo, e della quale erano membri Triboniano, e Teofilo Professore di Diritto a Costantinopoli, incaricandola di raccogliere le Costituzioni Imperiali aventi una forza legislativa generale, contenute nei Codici Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano, come pure le Novelle post-Teodosiane; e le diede facoltà di ordinarle, di concilierle, di sceverarne le parti antiquate, di riunire più di queste costituzioni in una sola, quantunque volta lo avesse richiesto la chiarezza e la concisione, e finalmente di fare nelle medesime quei cambiamenti, che fossero reputati necessarj. La Commissione portò a compimento il suo lavoro in 14 mesi; ed il medesimo, sotto il nome di Codex Justinianeus, diviso in 12 libri, che contenevano le Costituzioni sopra indicate disposte per ordine cronologico, fu approvato e solennemente promulgato il 7 Aprile 529, con la dichiarazione che avrebbe avuto forza di legge il 16 di quel mese, e che da quel giorno tutte le altre Leges avessero a ritenersi per abolite.

(50 Decisioni)

§. 183. Compiuto questo primo lavoro, si pose mente al secondo; ma prima di imprenderlo, si vollero remossi alcuni ostacoli imponenti, che si prevedeva si sarebbero incontrati nell’eseguirlo. Raccogliere nelle opere dei Giureconsulti autorizzati i frammenti più importanti, richiedeva norme direttive pei collettori, altrimenti essi sarebbero rimasti perplessi a quale opinione appigliarsi di fronte alla differente risoluzione data dai