Pagina:Istituzioni di diritto romano.djvu/175

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172 modificazioni naturali

abilitarli a contrarre Matrimonio, perchè sono nella impossibilità di adempire alle obbligazioni che ne derivano, le quali esigono un adempimento personale.

§. 4 8. All’Impubertà succede la Pubertà. Nell’antico Diritto Romano, i puberi, godevano di piena capacità ai diritti; avevano la libera ; disponibilità del loro patrimonio ; potevano agire , ed obbligarsi a loro talento; ma per la inesperienza loro, venendo facilmente e di frequente ingannati, e pregiudicati nei . loro interessi, le leggi li presero sotto una speciale protezione fino ai venticinque anni. La prima legge, che venne in loro soccorso fu la legge Plaetoria o Lcetoria, dalla quale derivò la distinzione fra maggiori di venticinque anni e minori di venticinque anni (majores, minores XXV. annis). V infamia e la pena pecuniaria, minacciate da questa legge, a coloro che avessero circonvenuto un minore di 25 anni, non riuscendo sufficienti a sua salvaguardia, il Pretore gli accordò altri privilegj fra i quali l’importantissimo della in integrum restitutio (Vedi il Tit. de, Minoribus XXV. ann. Dig. IV, 4 ) ; inoltre le leggi fissarono quali negoz] giuridici non potessero dai minori di venticinque anni venire conclusi, senza un Curatore ; lasciando per gli altri affari in loro lihftrtà il rhip.dprln, o no. La speciale protezione con la quale le leggi circondarono i minori di venticinque anni, i riroedj straordinarj loro accordati perchè si sottraessero ai pregiudizi patrimoniali derivanti dalla loro inesperienza, riuscivano di ostacolo per loro nella trattazione di molti affari ; si trovarono dunque ’ talvolta nel caso di "desiderare di venire parificati ai maggiori, e di chiederlo, impetrandola venia cetatis. Gli Imperatori la concederono loro, ma purché avessero compiuto i venti anni se maschi, i diciotto se femmine; avessero mostrato con una condotta regolata e prudente, maturità di senno, e capacità agli affari ; e purché quella dispensa apparisse evidentemente vantaggiosa per loro ( co st. 2. 5, 4, Cod. de his qui veniam cetatis impet. II, 47). La venia cetatis non li autorizzò mai ad alienare i loro averi. Compiuti i 25 anni, l’uomo essendo giunto al massimo svolgimento nelle sue facoltà intellettuali ed avendo già raccolto i tesori dell’ esperienza, viene