Pagina:Istituzioni di diritto romano.djvu/176

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modificazioni naturali 173

dalle leggi civili riconosciuto come assolutamente capace all’esercizio di tutti i Diritti, e capace di qualunque obbligazione legalmente contralta.

§. 19. La Vecchiezza non altera la capacità naturale ai diritti; le leggi riconoscono la vecchiezza soltanto qual causa giusta per esonerare da alcuni uffici pubblici, onerosi troppo per chi piega sotto il peso degli anni. Nelle Pandette e nel Codice, chi ha compiuto i settanta anni è dispensato da qualunque munus publicum, e specialmente da quello della Tutela ( fr. 3 e 5 prin. Dig. de Jure imm, Z, 6. - cost. 10 Cod. de Decur. X, 31) echi ha compiuto i cinquantacinque anni, può ricusare di sobbarcarsi all’uffizio di Decurione (fr. 2. §. 8. e fr. 11. Dig. de Decur. L,2.-cost. 3. Cod. qui at. vel. profess. X, 49 ). §. 20. L’esistenza dell’uomo finisce con la morte. La vita e la morte di alcuno, non si presumono mai; bisogna provarle. Provata la vita, si presume che duri fino a prova in contrario. Ciò non pertanto stando allo spirito del Diritto Romano, che considera il Secolo come limite massimo della vita umana, (seguitato in ciò dalla nostra Pratica Toscana,) si dovrebbe ritenere per morta una persona scomparsa, e di cui non si ebbe più contezza, la quale se vivesse avrebbe compiuto i cento anni (fr. 56. Dig. de Usufr. VII, 1-cost. 23. §. 1 in fin. Cod. de Sacros. Eccles ). In molti luoghi, la Pratica, sull’autorità del Salmo 89 v. 10, che considera i settanta anni come termine ordinario della vita, ritiene morto l’asseote, di cui si ignora se seguiti la vita, che avrebbe compiuto i settanta anni; e se l’assente fosse stato settuagenario quando partì, lo ritiene come morto, cinque anni dopo la sua partenza. Se più persone periscono nello stesso infortunio, come un incendio, una inondazione, un naufragio, una ruina, nè si può constatare chi delle medesime sia morta prima, le leggi fissano le seguenti presunzioni:

1.° Per regola si presumono morte contemporaneamente ( fr. 9. pr. §. 3. fr. 16 e 17 Dig. de rebus dubiis XXXIV, 5 - fr. 34 ad S. C. Trebell. XXX VI, 1 - fr. 52 §. 14 de donat ini. vir XXIV, 1 - fr. 26 de mortis causs. donat. XXXIX, 6 ).