Pagina:Istituzioni di diritto romano.djvu/177

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174 modificazioni naturali


2.0 I figli impuberi si presumono premorti ai loro genitori, ed i genitori si presumono premorti ai figli puberi (fr. 9 § 1, 2, 4. fr. 22, 25 Dig. de rebus dubiis XXXIVo. - fr. 26 prin. Dig. de pad. dotai. XXIII, 4) - Ma se trattasi di un liberto e di un suo figlio, ancorchè pubere, si presumono morti nello stesso tempo: e questo per favorire il patrono, che altrimenti sarebbe pregiudicato nei suoi Diritti di successione (fr. 9. §. 2. Dig. de rebus dubiis XXXIV, 5); lo stesso si dica dell’erede, che dovrebbe restituire un fedecommesso: si sine liberis decesserit

esso pure, si presume morto contemporaneamente al figlio comunque pubere, affinchè il fedecommesso possa avere effetto (fr. 17. §. 7. ad S. C. Trebell. XXXVI, 1). La Pratica fondandosi su queste disposizioni del Romano Diritto, ritiene che le persone più deboli premuojano alle più robuste, e le femmioe ai maschi (Averani Interp. Jur. L. 5. cap. 31. n. 8).

B) Sesso.

§. 21. La debolezza del Sesso fu sempre mai reputata bisognosa di protezione legale, e causa di limitazione alla capacità della Donna, ai Diritti. Questo principio fu spinto troppo oltre nell’antico Diritto Romano. Infatti, la Donna quando non era sotto la potestas del padre, o la manùs del marito, era. sotto la Tutela perpetua dei suoi Agnati, onde la sua incapacità ad obbligarsi, ad alienare, ed in generale a concludere qualunque negozio giuridico da se sola; incapacità indipendente dagli anni, e propria, ed inerente soltanto al sesso (Ulp. XI, 27 - Gajo /, 192). Ma nel 4o Periodo del Diritto Romano, queste eccessive limitazioni alla capacità della Donna, si attenuarono tanto, che a poco a poco la Donna fu in una condizione giuridica non molto dissimile da quella dell’uomo. Essa per altro, non ebbe mai sui figli o sui nepoti una potestà uguale a quella del padre; fu reputata sempre incapace ad alcuni atti della procedura Civile (fr. 1. §. 5. Dig. de Postul. III, 1) , e ad esercitare pubblici uffizj. La Tutela le fu deferita dalla legge, in casi eccezionali (fr. 2. Dig. de Regulis Juris L, 47 - fr. ult. Dig.