Pagina:Istituzioni di diritto romano.djvu/179

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176 modificazioni naturali


b) I Prodighi si considerano come affetti da una monomania, quella di dilapidare le loro sostanze; ’quindi le.leggi li inabilitano ad alienare e,ad obbligarsi [cost. 2 e 10 Cod. de Curat. fur. V, 70) , essi per altro, a differenza degli alienati di mente, sono capaci di acquistare (fr. 6 Dig de Verb. obligat. XLV, 1)’, e di accettare una eredità, nonostante le obbligazioni che vi si connettono (fr. . 5 %. 1 Dig. de adq. hered. XXIX, 2), e questo per non privare essi e loro famiglie dei vantaggi che possono risultarne. Nel Diritto Antico non potevano far testamento (Vip. XX, 5 - Paol. III.), ma questa incapacità loro è cessata in Gius Nuovo. Prodigo non è qualunque dissipatore, sibbene solarnentè quello cui interdicitur bonorum suorum odministratio (fr. 1 Dig. de Cur. furios, XXVII, 10Come un Decreto è necessario per l’interdizione del Prodigo così un Decreto si addimanda per liberarlo da quella.

c) 11 Sordo-Muto a nativitate, o dall’infànzia, non potendo avere idee chiare di diritti e di obbligazioni, è sottoposto ad un Curatore ed è nella condizione dell’infante (fr. 12 §. 2 Dig. de Judic. V, 1 - fr. 65 §. 5 Dig. ad S. C. Trebell. XXXVI, 1). Lo stesso non può dirsi del Sordo soltanto, o del soltanto Muto, come pure di chi divenne Sordo-Muto quando aveva raggiunto un bastante svolgimento di facoltà intellettuali. Costoro sono capaci di atti civili: si quod agunt, intelligunt (fr. 95 Dig. acq. vel omitt. hered. XXIX, 2-fr. 12i Dig. de Regulis Juris L, 17) . In Gius Nuòvo fu permesso al Sordo-Muto, che sapesse scrivere ”di* far Testamento,’purchè lo facessi in iscritto, e tutto di suo jpugno (cost. 10 Cod, qui testam, fac. poss. VI, 2) .

d) Una malattìa grave, che inabiliti ad attendere ai proprj affari, sonticus morbus (fr. 115 Dig. de Ferft signif. L, 16), franca chi ne è affetto dalle conseguenze pregiudicevòli della inosservanza di alcune formalità, specialmente nella Procedura, dispensa ancora dall’onerè di assumere alcuni uffizj (fr. 60 Dig.de re jud.XLII, 1 - Cod. Tit. qui morbo se excus. X, 50).

e) Gli Spadones, ossia i Frigidi, o Impotenti che dire si voglia, non subiscono limitazioni nella loro capacità ai ’diritti; le