Pagina:Istituzioni di diritto romano.djvu/32

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introduzione 29

Laonde nelle Istituzioni Imperiali del Gius Pubblico si ricorda appena la nozione, per non parlarne mai più.

§. 32. Il Gius Privato secondo Ulpiano, e le Istituzioni Imperiali che lo copiano, è tripartito, o meglio, consta di tre elementi:

(a) Di precetti di Gius Naturale;

(b) Di precetti di Gius delle Genti;

(c) Di precetti di Gius Civile.

Di queste tre maniere di precetti si occupa il Tit. II Lib. I. delle Istit. Imp., che ha per rubrica: de Jure Naturali, Gentium et Civili, e i fr. 1. - 6. delle Pandette Lib. I. Tit. I. de Just. et Jure.

a) Jus Naturale, ivi è detto, è quello quod natura omnia animalia docuit. Questo Diritto, si seguita a dire, non è proprio ai soli uomini, ma comune a tutti gli animali, che vivono sulla Terra, nel Cielo e nel Mare. Da esso deriva l’unione sessuale, il Matrimonio; da esso la procreazione e l’educazione della prole. Gli animali si conformano a questo Gius, come se lo conoscessero.

b) Jus Gentium è quello: quod naturalis ratio inter omnes homines constituit. Questo Diritto si dice delle Genti, perchè è osservato presso tutti i popoli.

c) Jus Civile è quello: quod quisque populus ipse sibi constituit; è esclusivamente proprio dei membri della Città, e perciò si chiama Civile.

§ 33. È da notare che Gajo nelle sue Istituzioni non riconosce questi tre elementi nel Gius Privato, ma invece due soltanto: 1. Il Gius delle Genti 2. II Gius Civile. Egli pure definisce il Diritto Civile, id quod quisque populus ipse sibi constituit, e il Gius Naturale id quod naturalis ratio inter omnes homines constituit. (Vedi Gajo Ist. Com. I. §. 1.) Egli omette dunque di parlare del Diritto Naturale. Egli considera soltanto il Diritto comune a tutti gli uomini, jus gentium, e lo dice anche naturale: e il Diritto speciale proprio dei Romani, jus civile. Il Diritto comune agli uomini ed agli animali, jus naturale, non ha da quel Giureconsulto menzione speciale.