Pagina:Istituzioni di diritto romano.djvu/62

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introduzione 59


§. 91. I Tribuni della Plebe non erano primitivamente Magistrati, poichè non avevano amministrazione, ma dovevano soltanto per via di intercessioni e di proposizioni, tutelare gli interessi della Plebe, e fare da arbitri nelle questioni che insorgevano fra Plebei e Plebei. Poi si arrogarono il Diritto di citare dinanzi ai Comizj Tributi i Patrizj, che avessero offeso la Plebe. Protetti dalla loro inviolabilità, spinsero tanto oltre la loro audacia da fare arrestare, coloro che ad essi si opponevano; non si lasciarono atterrire dall’aurorità Consolare, e Censoria, e sfidarono perfino il potere Dittatoriale. Quando cessò l’antagonismo fra Plebei e Patrizj, i Tribuni non tutelarono più soltanto gli interessi della Plebe; si opposero invece a qualunque atto arbitrario di ogni Magistratura, frenandone col sindacato più rigoroso ogni abuso di autorità, ed opponendo il loro veto ai suoi Decreti. Mutata la costituzione delle Centurie, i Tribuni divennero Magistrati di tutta la Nazione, ai quali i Patrizj stessi ebbero ricorso per avere difesa e protezione. Presiedevano i Comizj Tributi, ed avevano il Diritto di convocare il Senato. Allorchè la preponderanza dei Patrizj teneva i Tribuni uniti e concordi, ordinariamente deliberavano in comune ed a pluralità di voti, sulla linea di condotta che dovevano seguitare nel favorire gli interessi della Plebe; ma in progresso di tempo furono visti disuniti, e non di rado si valsero della facoltà, che ebbero sempre, di opporsi l’uno ai provvedimenti ordinati dall’altro. Il potere Tribunizio non si estendeva, al di là di un miglio da Roma, onde di notte non potevano assentarsi, ed ove dovevano stare sempre parati a qualunque evento. I Tribuni, il numero dei quali nell’anno 360 di Roma fu esteso fino a dieci, erano eletti nei Comizj Tributi, presieduti da un Tribuno tratto a sorte, ed i membri del Collegio Tribunizio erano obbligati, sotto minaccia di pena capitale, a surrogare nuovi Tribuni a quelli che uscivano di uffizio. Eligibili a questo uffizio furono sempre i Plebei, esclusi oltre i Patrizj anche coloro che cuoprivano una dignità curule, o che erano figli di persona che quella dignità avesse rivestito. Nessun Tribuno poteva divenire Senatore; e nessun Senatore poteva divenire Tribuno; cosí