Pagina:Istituzioni di diritto romano.djvu/63

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60 introduzione

fino al 541, anno nel quale il Plebiscito Antiniano tolse questo divieto; ai tempi di Silla per lo contrario, i soli Senatori poterono essere Tribuni.

§. 92. Ma le Magistrature di Roma non erano queste sole: ve ne erano altre, ma di tanto minore importanza che basterà indicarle coi loro nomi; tali erano i Decemviri litibus judicandis, giudici civili, i tresviri capitales che avevano attribuzioni di polizìa giudiciaria, i tribuni aerarii esattori delle imposizioni, i quatuorviri viarum, i tresviri monetales ed altri ancora.

§. 93. I Magistrati avevano poi, come loro ausiliarii e sottoposti, degli scrivani, degli usceri o cursori, ed i più importanti come i Consoli, dei littori; i quali impiegati subalterni erano pagati dallo Stato e formavano delle corporazioni. Un Consiglio assisteva ogni pubblico ufficiale; il Senato era il Consiglio dei Consoli di Roma. I Magistrati si distinguevano ancora in Curuli e non Curuli, ossia in maggiori o minori; i primi avevano come distintivo onorifico una sedia curule; onde il loro nome, ed avevano gli auspicia maxima. I Consoli, i Pretori ed i Censori erano, fra i Magistrati ordinarj, quelli che godevano di questo privilegio. Ai magistrati non si dava stipendio, ma la Repubblica li forniva di tutto il necessario, e provvedeva a tutte le loro spese, affinchè facessero orrevole mostra nelle comparse pubbliche, nelle legazioni, ed in generale nel disbrigo di tutte loro incumbenze. Una certa età si richiese ben presto, per essere eligibili alle Magistrature, le quali non potevano essere conseguite che passando per una progressione di uffizj, l’ordine della quale fu stabilito da Silla. Vietato era il cumulo degli impieghi, e niuno poteva prima di dieci anni essere rieletto alla medesima dignità. I Magistrati maggiori nell’esercizio delle proprie funzioni, avevano il Diritto di fare eseguire i proprj Decreti o le proprie Ordinanze, con multe e sequestri; ed alcuni, che godevano l’imperium, potevano punire col carcere e con castighi afflittivi i disobbedienti. Bene definite erano in Roma le attribuzioni di ciascheduna Magistratura, ma nella periferia di quelle, il potere del pubblico ufficiale era illimitato; niuno era sottoposto allo altro; nè ricevevano un comando cui dovesse