Pagina:Istituzioni di diritto romano.djvu/64

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introduzione 61

obbedire. Garanzìe contro gli abusi di potere dei Magistrati erano: la brevità della durata di loro funzioni, dopo le quali dovevano render conto del loro operato, ed anche soffrire una accusa quando fossero stati creduti colpevoli; l’esistenza contemporanea di più persone esercenti lo stesso ufficio, ognuna delle quali poteva opporre il proprio veto al fatto dei colleghi; finalmente l’intervento di un Augure. Ogni Magistrato doveva adempire il suo ufficio secondo la volontà degli Dei, e gli auspicii erano il mezzo per riconoscerla; ma gli auspicii erano interpretati e giudicati dall’Augure, il quale quando li dichiarava contrarj (obnuntiatio,) vietava al Magistrato di agire. Vero è bene, che l’Augure non ricorreva agli auspicii, senza esservi eccitato dal Magistrato (spectio.) Gli auspicii erano anche il mezzo col quale alcune Magistrature, e precisamente quelle che avevano gli auspicia maxima, paralizzavano l’attività di altre; giacchè si riconosceva, che potessero interrogarli e proporli non solo per i proprj fatti, ma anche per quelli altrui. Onde un Magistrato poteva con l’obnuntiatio impedire una adunanza popolare, convocata da un altro, che avesse gli auspicia minora. Era questo una specie di veto religioso, analogo a quel veto politico, che sotto il nome di diritto di intercessione, intercessio, esercitavano specialmente i Tribuni.

conquiste della repubblica nell’italia e nelle provincie

(A) L’Italia.

§. 94. Le inclinazioni armigere dei Romani, il loro coraggio indomito, la strategia raffinata dei loro condottieri, procaccciarono loro estese conquiste, tanto che alla fine del quinto Secolo, tutti i popoli dell’Italia erano sotto la dipendenza di Roma.

§. 95. Allorquando i Romani soggiogavano un popolo, ordinariamente riducevano in condizione servile gli abitanti, confiscavano i beni immobili a favore della Repubblica; i mobili dividevano fra i soldati. La nazione, che desiderava evitare queste sventure, doveva sottomettersi a discrezione (deditio)