Pagina:Istituzioni di diritto romano.djvu/65

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62 introduzione

I Deditizj conservavano la maggior parte dei loro beni territoriali, ma perdevano la loro autonomìa.

§. 96. Ma non sempre veniva fatto ai Romani di ottenere, che presi da spavento, i loro avversarj si dessero a discrezione; nè sempre potevano pienamente soggiogarli. Allora offrivano a questi popoli o di unirsi a Roma come alleati (Socii, fœderati,) o di venire a far parte dello Stato Romano. I popoli incorporati pei primi, furono ricevuti ad ottime condizioni, come avvenne ai Tizj ed ai Luceri; i successivi non ugualmente; ed in vero ad essi fu accordata una cittadinanza imperfetta e manchevole, come quella dei primitivi Plebei, ai quali era vietato contrarre nozze romane (connubium) coi Romani primitivi (patres), ed impedito di prender parte attiva alle assemblee pubbliche, dandovi il voto (suffragium). Le alleanze o federazioni, che i Romani strinsero con i popoli non pienamente debellati, ponevano questi ultimi realmente in una relazione di dipendenza da Roma. I Socii o federati infatti, perdevano il Diritto di far guerre per conto proprio, ed incorrevano nell’obbligo di ajutare i Romani nelle guerre loro con sussidii di uomini armati, di provvisioni e di danaro. Seguitavano per altro, a reggersi nell’interno con leggi proprie, con i loro magistrati, e con assemblea popolare simile a quella di Roma.

Vuolsi avvertire che la qualità di queste alleanze era varia, tanto per riguardo a tutto Stato alleato, quanto per riguardo alle relazioni dei membri del medesimo con Roma. Cotali federazioni erano più o meno svantaggiose ai federati a seconda della circostanze propizie o sfavorevoli per i Romani, nelle quali erano state concluse. Talvolta agli alleati i Romani accordavano la cittadinanza (civitas), tal altra, alcuni dei Diritti della medesima.

§. 97. Per fare intendere l’importanza di queste concessioni, è necessario accennare quali facoltà giuridiche la cittadinanza Romana comprendesse. L’Jus quiritium, l’Jus civitatis, del quale godevano i cittadini Romani, si componeva di Diritti pubblici, come il suffragium e gli honores, e di Diritti privati come il connubium ed il commercium. Il Connubium era la facoltà di