Pagina:Istituzioni di diritto romano.djvu/66

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introduzione 63

contrarre nozze legittime (justæ nuptiæ,) vale a dire nozze coerenti al disposto del Diritto Romano, le quali sole producevano effetti civili, come la Patria Potestà Romana, e l’Agnazione Romana. Il Commercium era la facoltà di concludere, negozj giuridici secondo l’Jus Civile, di acquistare la proprietà Romana (dominium ex jure. quiritum,) di far testamento con le forme Romane, di figurarvi come Erede, Legatario o Testimone (testamentifactio). Da questo Commercium in senso tecnico, bisogna distinguere il Commercium nel senso generale, e proprio dell’Jus gentium; vale a dire la possibilità della trasmissione dei beni e delle contrattazioni, senza forme ed effetti Romani. Il suffragium era il Diritto di votare nei Comizj di Roma. Gli honores costituivano l’eligibilità alle Romane Magistrature. L’essenza dell’Jus Civitatis risiedeva nel godimento del commercium e del connubium; tanto è vero che gli ærarii, i quali pure erano cittadini, non godevano del suffragium, nè degli honores. Si chiamavano Optimo jure Cives coloro che godevano di tutti i prefati Diritti sì pubblici che privati, non optimo jure Cives, coloro che godevano dei soli diritti privati. I non cittadini, non cives o Peregrini sebbene mancassero del connubium, avevano facoltà di contrarre nozze secondo il Diritto delle genti; come pure, sebbene non avessero il commercium nel senso tecnico e rigorosamente Romano, avevano facoltà di comprare e di vendere, ed acquistare la proprietà secondo quel Diritto.

§. 98. Fra i Socii meritano una speciale menzione i Latini (nomen Latinum.) Essi ebbero il Commercium, e di più furono dichiarati capaci di acquistare la cittadinanza Romana sotto alcune condizioni, delle quali avremo occasione di parlare in seguito. Di quì ebbe origine quel particolare Diritto (jus) che fu detto Jus Latinorum, Jus Latii, Latinitas, e che fu quasi una transizione fra la Romana Cittadinanza e la Peregrinità.

§. 99. Diciotto città Latine, che erano rimaste fedeli a Roma durante la guerra (avvenuta nel 416) dichiaratale da molte città del Lazio, avevano una onorifica partecipazione ai Diritti Politici. Gli abitanti di queste città, detti Latini veteres,