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fronte della donna la luminosa e simpatica aureola della maternità, insegnandole a far poco conto d’un carattere, ch’altro non può darle che triboli e spine.

Apro infatti il codice Albertino e trovo, che il § 211 dichiara essere i figli sotto la potestà del padre fino alla loro emancipazione, o se egli sia morto non emancipato, son essi sotto la potestà dell’avo paterno.

Col § 212 vieta al figlio di allontanarsi dalla casa paterna prima dei 25 anni compiti, senza il permesso del padre.

Il § 215 dà al padre il diritto di far tenere in arresto il figlio non ancora quadrilustre, sulla sua semplice domanda.

I § 216 e 217 permettono al padre di chiedere la detenzione del figlio per sei mesi, purchè sia quatrilustre e fino a 25 anni inclusivi. Nell’uno e nell’altro caso non gli è imposta nessuna formalità o scrittura giudiziaria. L’ordine d’arresto sarà spiccato in iscritto senza essere neppur motivato.

Ecco una potestà discretamente romana, e nella quale si dispone in tutti i sensi di una creatura umana senza neppure supporle una madre, la quale non ha in tutto ciò nemmeno un voto consultivo.

Ma la madre non è ella almeno una limitazione del patrio diritto in forza del diritto incontestabile e solenne che le dà la natura, che affida la prole alle sue cure, e non a quelle del padre?

Signore no. La madre legittima non esiste; e se qualche cosa può limitare la patria potestà sul figlio, non sarà mai la madre, bensì la proprietà; e non sarà questo il solo caso in cui vedremo la legge fare assai più stima della proprietà che della persona, principalmente se questa