Pagina:La Donna e i suoi rapporti sociali.djvu/201

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persona è una donna; ed eccone la prova nel § 220... «se il figlio ha beni proprii ed esercita una professione, non potrà aver luogo il di lui arresto se non mediante istanza nella forma prescritta nell’articolo 216, quand’anco il figlio non fosse giunto all’età d’anni 16».

Ma la madre non ha essa mai in nessun caso dei diritti sulla prole?

Oh sì; ma la legge nel concederli non riconosce già, nè apprezza il suo carattere materno ed il natural diritto che ne conseguita, ma rispetta e riconosce esclusivamente la volontà del defunto consorte. Il padre ha il diritto di nominare un tutore ai figli soggetti alla sua potestà; lo stesso diritto compete all’avo sui nipoti soggetti alla sua potestà (§ 245).

§ 246. Se il padre o l’avo, rispettivamente come sopra, avrà nominato la madre tutrice, potrà destinarle un consulente speciale, senza il cui parere ella non possa fare alcun atto relativo alla tutela.

La madre adunque non può esser tutrice, se non nominata tale per esplicita volontà di chi dovrebbe da lei ricevere un tale mandato, secondo ragion naturale; essendo a lei sola possibile l’indicare con certezza a chi competa; più, l’azione sua è così totalmente invalidata che il nome di tutrice diviene una derisione.

Vedete infatti come la legge quando vuole s’intenda benissimo alle limitazioni.

Epperò potrà la madre fare arrestare il figlio non soggetto alla potestà dell’avo, ma purchè vi concorra l’assenso di due prossimi parenti paterni (§ 221); e nel caso che manchi l’assenso dei parenti richiesto dal § 221, supplisce l’art. 223. raccomandando al prefetto di supplire con quelle maggiori informazioni che crederà del caso.

Può la madre tutrice, nel caso di morte, eleg-