Vai al contenuto

Pagina:Le rivelazioni impunitarie di Costanza Vaccari-Diotallevi.djvu/199

Da Wikisource.

— 197 —

e del Matriali, perchè questi furono i soggetti proposti a godere di tal beneficio.

Relativamente ai primi due corrisposero a mantenersi le risultanze degli atti, e la domanda e la grazia accordata fecero nesso con la giustizia, perchè realmente questi due inquisiti, come scevri di colpe, non incontrarono verun obice alla loro dimissione, e furono posti in libertà, fin dal dì 17 aprile 1862. Pel terzo però videsi presentare posteriormente qualche difficoltà, per lo che si credette di giustizia sospendere l’esecuzione di quanto, erosi, ottenuto. Pel quarto poi si vide nascere un totale, rovescio, e se prima era parso degno di essere annoverato fra quelli che dovevansi dimettere, oggi le risultanze venute ad emergere in processo lo designano per uno de’ più pessimi, dei più meritevoli da sottostare alle pene sancite dalla vigente legislazione.

Ritiene il sottoscritto Presidente, che l’Eccellenza Vostra R.ma, non sia per maravigliarsi della risoluzione presa, mentre se le prime apparenze mossero coscenziosamente a richiedere la dimissione per quelli che ingiustamente sembrava dovessero essere proseguiti a ritenere., non si stiede ad una materiale esecuzione dell’ottenuto, ma calcolate le nuove emergenze, sulla scorta di queste, si cercò di fare ciò solo che la retta amministrazione della giustizia ed il proprio dovere imponevano.

Nel succitato, ossequiatissimo dispaccio, Vostra Eccellenza R.ma si degnava porsi in attesa di veder proposte eguali misure a suo:tempo, per quelli detenuti che avessero, potuto meritare la Sovrana considerazione. Or che si è prossimi, a norma delle avute verbali istruzioni, di portare a termine la Processura sui presenti in carcere, devesi proporre in antecipazione la dimissione di quelli individui, pei quali non devesi procedere al contesto delle risultanze e dell’incorso penale. Quindi si farebbe luogo a dimettere Gustavo Fantaccini, pel quale emergerebbero le facoltà dal rispettato Dispaccio su citato 2 aprile 1862 N. 73027; ma siccome quella Sovrana disposizione per giusti motivi dovette sì a lungo differirsi, così si è veduto in dovere il sottoscritto Presidente di ritornare in argomento, perchè menomamente possa