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legislativo. Egli presentò, quindi al Principe una solenne protesta, con cui pretendeva, che fosse nullo qualunque atto, che potesse essersi fatto in tutto il Principato uniforme al nuovo Codice come promulgato senza il concorso della sua autorità e del suo consenso. Fondava il Capitolo questa sua pretensione sopra la transazione stipulata l’anno 1635 tra il Principe Vescovo di quel tempo Carlo Emanuele Madruzzo ed il Capjtolo, cioè sopra quell’articolo, che abbiamo altrove citato, nel quale dicevasi, che «Illustrissimus et Reverendissimus Princeps, ac Dominus Episcopus Tridentinus in arduis negotiis et causis Episcopatus hujus incolumitatem et salutem concernentibus Venerabilis sui Capituli consilio, consensu, et assistentia semper utatur.» Io ho allora distesa una scrittura resa per ordine del Principe pubblica colle stampe, nella quale ho dimostrato, che la transazione dell’anno 1635 era atta ad obbligare soltanto il Principe Vescovo Carlo Emanuele, con cui fu stipulata, e non giammai i di lui successori, rispetto ai quali essa non aveva alcun vigore tanto per difetto di volontà che di podestà sia del Principe Vescovo, che l’accettò, sia de’ Ministri cesarei, che la dettarono: che erroneamente, e solo per una falsa opinione erasi dato a quella transazione in passato il nome di legge fondamentale dello Stato: che la pretension del Capitolo non solo era ignota a tutti i Capi-