Pagina:Memorie storiche della città e del territorio di Trento.djvu/245

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e del territorio di trento. 227

medesimi in tutto ciò che nelle convenzioni non era compreso, i Principi Vescovi di Trento ritenevano illesa ed in tutta la sua integrità la suprema podestà, che apparteneva ad un Principe o Stato immediato dell’Impero, la quale non rimase sminuita se non negli articoli e punti espressamente nominati.

I diritti maestatici interni secondo la dottrina de’ pubblicisti sono il diritto della legislazione, ossia il diritto di fare e promulgare leggi, costituzioni, ed editti per l’ordine pubblico e pel buon governo dello Stato, 2.° la podestà giudiziaria, ossia il diritto di costituire i giudici ed i tribunali incaricati dell’amministrazione della giustizia nelle cause civili non meno che criminali, 3.° di conferire tutte le cariche, uffizi, ed impieghi riguardanti il governo e l'amministrazion pubblica, 4.° il diritto d’imporre a’ proprj sudditi contribuzioni, collette, e tributi pei bisogni o pel bene dello Stato, 5.° il diritto di far grazia a’ delinquenti, ossia il diritto di rimettere loro in tutto o in parte ed addolcire le pene dettate dalla severità delle leggi, 6.° il diritto di concedere privilegi, prerogative, ed onori. Tutti questi diritti, de’ quali godevano i Principi e Stati immediati dell’Impero, appartenevan pure egualmente a’ Vescovi Principi di Trento salve solo le restrizioni, che vi recavano le leggi e costituzioni dell’Impero; poichè il diritto a cagion d’esempio di concedere la dignità di cavaliere, di ba-