Pagina:Memorie storiche della città e del territorio di Trento.djvu/247

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e del territorio di trento. 229

rispetto al suo Capitolo altri vincoli, nè altri doveri se non quelli, che erano imposti generalmente per le disposizioni canoniche o per le consuetudini invalse dopo il secolo decimoquinto a tutti gli altri principi e sovrani ecclesiastici della Germania. Fra questi vincoli uno principalmente era quello di non potere il Principe Vescovo alienare, vendere, donare, permutare, o dare in feudo alcuna delle terre o castella nè alcun’altra cosa appartenente al Principato di Trento senza l’autorità ed il consenso del suo Capitolo, di non poter contrarre debiti ed aggravare con essi la mensa o camera episcopale, nè cedere o trasferire in altri alcuno de’ suoi sovrani diritti senza l’autorità ed il consenso del Capitolo medesimo.

Quanto alle comunità, a’ magistrati, ed a’ corpi pubblici del Principato merita d’essere qui trascritta la forma del giuramento di fedelta ed ubbidienza, che tutti dovevan prestare all’avvenimento o all’elezione d’ogni nuovo Principe Vescovo, prescritto dallo Statuto di Trento. Esso era il seguente: «In primis statuimus, et ordinamus, quod omnes et singuli Officiales, et Consiliarii, Provisores, et Procuratores, et cœteri Cives Civitatis Tridenti, omnesque Syndici, Anciani, Consules, et cæteri Officiales Plebatuum, Villarum, Castrorum, et Burgorum Diœcesis Tridentinæ, ac cœteri Jurisdictionis Episcopatus Tridenti teneantur, et de-