Pagina:Memorie storiche della città e del territorio di Trento.djvu/249

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e del territorio di trento. 231
Ogni comunità grande o piccola aveva il diritto di eleggere ogni anno i suoi rappresentanti per l’amministrazione de’ suoi beni e delle sue rendite, il primo de’ quali in molte aveva il nome di Regolano, in altre di Sindaco, di Console, di Maggiore, ed altri simili. Ognuna aveva il suo particolare statuto o legge municipale chiamata comunemente Carta di regola, in cui contenevansi le ordinazioni concernenti il buon uso e godimento de’ boschi, de’ monti, de’ pascoli, l’uso e regolamento delle acque, il mantenimento dei ponti e delle strade pubbliche nel rispettivo distretto. I Rappresentanti d’ogni comunità avevano il diritto di punire i danni dati nelle campagne, di conoscere e decidere in prima istanza le questioni intorno ad acquidotti o canali, intorno a termini o confini tra i possessori de’ contigui campi, intorno alle servitù non meno urbane che rustiche, e intorno a molt’altri oggetti, la cui decisione dipendesse dall’inspezion oculare. Tutte queste Carte di regola formate da ogni comunità dovevano all’elezione d’ogni nuovo Principe essergli presentate onde impetrarne la sovrana approvazione e conferma. Oltre alle Carte particolari di regola d’ogni comunità aveva il corpo intero d’ogni paese un’altra Carta di regolamenti, o di diritti e privilegi, che erano generali e comuni a tutte le comunità, delle quali era composto, qual era per esempio quella della Naunia intitolata Privilegia Val-