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232 memorie storiche della città

lium Ananiæ et Solis, quella della Valle di Fiemme e di molt’altre. Anche la città di Riva aveva il suo particolare statuto o costituzione municipale, ed il suo particolare statuto aveva egualmente il borgo o la giurisdizione di Pergine. La città di Trento, ch’era la capitale di tutto il Principato, doveva sovra ogni altra avere, come aveva, il suo particolare statuto o costituzione municipale, in cui contenevansi le ordinazioni ed i regolamenti spettanti agli oggetti sopraccennati, ed a molti altri ancora, tra i quali eran quelli che riguardavano la vendita delle carni, la vendita de’ pesci, delle biade, e dei grani, e d’ogni altra derrata, che facevasi nella città; l’ispezione su’ pubblici fornai, e sul calmiero del pane, ed altre tali cose, che troppo lungo sarebbe l’annoverare, e che posson leggersi nel secondo libro dello Statuto di Trento intitolato De Syndicis. Il Magistrato civico aveva il diritto di eleggere annualmente i Sindaci incaricati delle incombenze ed ispezioni menzionate nello Statuto suddetto: egli eleggeva inoltre e nominava i così detti giudici delle acque, i giudici delle concordie, i giudici delle subastazioni, la giurisdizione de’ quali però era ristretta a pochi oggetti. Dalle lor decisioni appellavasi al Magistrato consolare, e dalle decisioni del Magistrato appellavasi in ultima istanza al Principe ossia al suo Consiglio aulico, alla di cui superiore autorità era subordinata e