Pagina:Memorie storiche di Arona e del suo castello.djvu/89

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e del suo castello - libro terzo 75

col volgere d’anni in vere leggi. Con tutto ciò non si può dire che vi fosse una compita legislazione ancorchè si osservassero simultaneamente le leggi romane, e rimanevano in conseguenza non piccole lacune nei patrii bisogni. Arona dovrà essersi trovata in eguale e forse anche in più critica situazione di Milano; per cui gli fu forza di imitare l’esempio di quasi tutti i luoghi del suo circondario, e provvedere a se stessa, formando le sue leggi municipali1. A quest’epoca è perciò riferibile la compilazione del codice de’ suoi statuti 2 suggeriti dalla necessità per non vedersi astretta ad obbedire a leggi straniere, le quali comecchè particolari del luogo in cui vennero decretate, non confacevano pel suo caso. Di questi statuti noi daremo una più chiara notizia ai lettori in miglior sede in questi libri, dovendo contemporaneamente trattare di fatti e di cose che vi hanno relazione, e che sarebbe disadatto riferirle a questo luogo. Trovo poi negli atti notarili di quest’archivio, che i commissarii di Arona, cui spettava la giurisdizione civile e criminale, davano la facoltà a chi li richiedeva di ritenere le minute dei notai defunti, e di autenticarne le copie, potere, che in oggi ha la sola regia camera 3. Trovo altresì, che il consiglio municipale aveva il diritto della nomina del proprio parroco, prerogativa che durò, come gia dissi, sino al cambiamento della parrocchia in arcipretura 4; questi poteri

  1. Canobbio compilò i suoi statuti nei 1357; Invorio Inferiore nel 1365; Lesa nel 1393; la Valle di Sesia nel 1478; Domodossola nel 1586.
  2. MS. nell’archivio municipale di Arona.
  3. Sono a vedersj gli stromenti 28 gennaio, 1 e 7 febbraio 1509, e 20 febbraio 1546, del notaio di Arona Giovanni Filippo Caccia.
  4. Istromenti 17 gennaio 1488 del notaio Ponzoni; 3 gennaio e 14 febbraio 1497 e 19 febbraio 1499 del suddetto Caccia