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Questi signori Eletti riuniti rappresentano la Città tutta nelle pubbliche funzioni, e nelle Cappelle Reali; e nel

    sostituiti i commessari di guerra e gl’ispettori alle riviste, togliendo finalmente questi ultimi il nome che vien di presente lor dato, cioè commissari ordinatori, i quali si hanno i carichi di maggiore importanza.
       Primo e capital offizio de’ commessari bene può dirsi quello delle rassegne mensuali de’ reggimenti, ed in generale di tutte le persone militari che pur fossero sole e senza corporazioni su quel tale luogo. Perlochè debbono ad essi indirizzarsi gli uomini che partono con congedo o ne ritornano, i coscritti, i licenziati dal servigio, quelli che si tramutan d’uno in altro reggimento, insomma ognuno che arreca o un abbassamento ovvero un accrescimento (bassa ed alta) alle compagnie per farne il numero. E dappoichè queste podestà dell’amministrazion militare non sono che braccia dell’Intendente generale, assumono stretta risponsabilità intorno alle somministrazioni d’ogni maniera, perchè fossero adempiute nella quantità e nelle condizioni fermate solennemente.
       Giunta generale de’ contratti. Per fornire nell’esercito le cose necessarie a’ soldati, massime la vettovaglia, nello stesso edifizio della Intendenza generale evvi questa commessione, preseduta, siccome abbiamo innanzi citato, dallo stesso Intendente, e composta di tre ordinatori, dello scrivano di razione, di un uomo della legge, e di un Segretario; questi con voto consultivo, e col deliberativo quelli. La quale giunta creata con Reale Dispaccio del dì 12 di marzo dell’anno 1833 era denominata innanzi consiglio d’Intendenza, istessamente ordinato, e col medesimo scopo di fermare solennemente ogni maniera di contratti militari con provveditori (fornisori) perciò che concerne le abbondanze dell’esercito, ovvero con appaltatori, i quali assumon l’obbligo di somministrare, a tutto lor rischio, derrate, mercanzie ed ogni materia per servigio dell’esercito, ed in ispezialità per le artiglierie ed il genio.
       Alloggi e caserme. Il primo genere di quelle obbligazioni, cui nel significalo legale si dà nome di servitù, è certamente l’alloggiare la soldatesca. Ma ben raramente, e ne’ casi di campi istruttivi di breve soggiorno in un silo, dassi di ciò molestia

     Celano — Vol. I. 34