Pagina:Ordini della magnifica comunità di Alzano di Sotto teritorio di Bergamo tradotti dal latino al volgare per me pre Giovanni Carara di Serina.djvu/57

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I. Che per esecutione delle Ducali dell’Eccellentiss. Senato 13. Agosto prossimo passato, tutto il dannaro, che in avenire s’andarà maturando, & essigendo di raggione della Veneranda Fabrica di Santo Martino d’Alzano come herede del quon. Nicolò Valle spettante al Capitale di detta heredità sia, come s’è fatto dell’altro, contato in questa Magnifica Camera Fiscale à debito della Serenissima Signoria per dover esser poi coresposi à detta Fabrica li prò annui à raggione di sei per cento, come dichiarano le stesse Ducali, sotto pena à chi contravenesse al presente ordine d’esser proceduto contro di lui Criminalmente.
II. Che sia ridotto il Consiglio di detta Terra al numero di sedeci, che non siano parenti in primo grado, cioè Padre, Figlioli, e fratelli, d’esser balottati à bussoli coperti otto per Squadra, & eletti li quattro Superiori di balotte in tutto conforme a quanto vien statuito dal Capitolo quinto del Statuto di detta Terra disponente in materia dell’elettione di Consiglieri, qual debba essere in tal proposito inviolabilmente osservato, & al tempo di tali fontioni in pieno Conseglio dal Cancelliere del Comune à chiara intelligenza d’ogni uno letto; De quali sedeci possano esser anco tuolti, & balottati à gl’Offitij del Comune tutti quelli, che per dieci anni continui habbino pagato nell’Estimo di detto Comune, & habitato nel medemo in conformità del Capitolo XIII. di detto Statuto. Con aggionta di più, che la pena di chi non accettarà il carico di Consigliere sia accresciuta à Scudi due da lir. sette l’uno applicati à questa Magnifica Camera, salve l’altre pene del medemo Capitolo in fine registrato. Doverà poi il Cancelliere del Conseglio di volta in volta, che seguissero tali rifiuti darne la notta delle medesime al Console, acciò le porti al Massaro di detta Camera in pena ad arbitrio degl’Illustriss. Capitanij, che pro tempore saranno.
III. Che annualmente siano à suo debito tempo eletti due Sindici della Veneranda Fabrica di S. Martino d’Alzano, che possano anco esser tolti dal numero de Consiglieri, con l’ordine in tutto stabilito dal sudetto Capitolo di detta Terra.
IV. Che d’anno in anno sia eletto un Depositario sive Tesoriero di detta Veneranda Fabrica dall’Arengo del predetto Comune, persona sicura, & sufficiente per il Carico, che non s’intenda passato se non con i due terzi delle balotte, & che possa esser anco del numero de medemi Consiglieri, & à tal carico nominar si possano quanti si vorranno; il quale eletto, che sia, debba poi esser approbato dagli IIlustriss. Rettori, che pro tempore saranno, & dai Commissarij di detta heredità, altrimenti l’elettione sia nulla.
V. Che il Sudetto Depositario debba ricever in sua Cassa tutto il dinaro di raggione della Fabrica medema à quella sotto qualsivoglia titolo spettante, dovendo esser, & intendersi nullo ogni ricevere fatto, ò da Sindici, ò d’altri, come ogni pagamento, che non fosse fatto in mano di detto Depositario, come se fatti non fossero.

VI. Che detto Depositario habbia obligo tener un libro sopra cui scriva il speso, & il scosso separatamente, quale egli poi consignar debba di


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