Pagina:Ordini della magnifica comunità di Alzano di Sotto teritorio di Bergamo tradotti dal latino al volgare per me pre Giovanni Carara di Serina.djvu/58

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mese in mese al Ragionato, che tenerà la scrittura, per farne di quello copia, e restituirlo al medemo Tesoriero; qual copia restar debba presso il libro Maestro.
VII. Che non possa esso Depositario far pagamento alcuno, benchè di picciola somma senza li Mandati de Sindici, che egli per sua cautione doverà tener in filza.
VIII. Che il sudetto Depositario debba havere contumacia trè anni al carico medemo.
IX. Che ogni sei mesi per ordinario debba il Depositario renderli conti di sua amministratione à Sindici, & ogni qualvolta fosse da loro ricercato; Anzi in caso di renitenza del medemo à suplir tal sua incombenza siano li Sindici in obligo d’avisar gl’Illustriss. Rettori sotto pena d’esser proceduto contro di loro Criminalmente, & possano esser da ogni uno accusati.
X. Che sia tenuto il Depositario Vecchio nel termine de giorni otto doppo fornito il suo carico, render i conti di tutta la sua amministratione, e consignare effettivamente la carica al suo successore con il dinaro, sotto le pene contenute ne publici ordini nella materia de luochi Pij, & Comuni.
XI. Che non possa un Sindico esser parente dell’altro, ne alcuno de questi in primo, ò in secondo grado di consanguinità.
XII. Che sia à detta Chiesa eletto dal Consiglio un Cancelliere anco del Corpo di detto Consiglio, & possa esser tolto il medemo Cancelliere del Comune, con il competente salario, che al Conseglio parerà, da durar anni quattro, & altri tanti n’habbia di contumacia di cui siano proprie l’incombenze tutte, che sono anco del Cancelliere, ò Nodaro del Comune come al Capitolo 9. del Statuto.
XIII. Che detto Cancelliere habbi obligo di tener due libri, sopra uno de quali registrar debba tutte le Bolette per pagamenti da farsi dal Depositario, & sopra l’altro tutti gl’Instromenti, & altri atti, che sono fatti, & far si dovessero in avenire per conto di detta Ven. Fabrica. Avertendo, che egli non possa levar boletta alcuna di spese estraordinarie se le Polize non saranno sottoscritte da Sindici, le quali egli doverà custodire in una filza per cautione sua, & della Fabrica, come pure doveranno da esso Cancelliere di propria mano esser sottoscritte tutte le medeme bolette senza la quale sottoscritione siano nulle.
XIV. Che li Sindici non habbino alcuna autorità di far alcuna spesa, ò pagamento, che sormonti Scudi cinquanta, eccettuate quelle, che si devono fare per essecution del Testamento Valle, ma occorrendo ciò sia ricervato al Concilio, in cui debbano risolversi, & balotarsi le spese, e pagamenti medemi, che fino à Scudi cento s’intendino passate col maggior numero delle balle, ma dalli cento in sù, non s’intendano prese, se non con li due terzi delle balle medeme, & con il Decreto degl’Illustriss. Rettori.

XV. Che a D. Mattio Magenis da Noi deputato in Raggionato sia corisposto il competente Salario, che parerà al Consiglio, il


quale