Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/411

Da Wikisource.

lamentare crediamo si possa addurre che contraddica alla opinione della Commissione, ne! mentre ve r.e esistono molti che la confermano. AI postutto la vostra Commissione, in quistioni di tal fatta, preferì di argomentare colla scorta della ragione e del patrio Statuto, ed, a trovare esempi che confortassero la propria opiuione, eleggerebbe di cercarli piuttosto colà ove il Governo costituzionale fa da secoli buona prova che non in quei paesi in cui ìa poco sincera applicazione delia carta costituzionale, secondo il di lei spirito ed il di lei scopo, ha provocato parecchie rivoluzioni ed ha sventuratamente procacciata la caduta del Governo e delle libertà parlamentari. Per le cose fin qui esposte, che ìa vostra Commissione ha derivate dalle speciali prescrizioni dell’articolo 43 dello Statuto, essa non potè essere rimossa dal proprio parere dalle ragioni che vi si oppongono, le quali però si fece debito di attentamente esaminare e ponderare. Parve alla medesima che tutte codeste ragioni peccassero in ciò che si assomiglierebbe il presente caso a quelli che sono indubbiamente compresi nelle attribuzioni generali del potere giudiziario e che non formano il soggetto di una speciale eccezione statutaria limitante l’autorità stessa del potere giudiziario. Il ragionare dalle attribuzioni generali dei potere giudiziario per inferirne l’autorità che egli possa avere in un caso nel quale queste attribuzioni furono limitate od in cui si disputi di questa limitazione; il definire l’eccezione statutaria colle norme della generale regola, parve alla Commissione che int-hiudesse una petizione di principio. Noi teniamo quindi per fermo che il presente dubbio si debba, come già notammo, risolvere colla scorta di quello stesso articolo eccezionale dello Statuto che lo fece nascere e che si tratta di interpretare, e che ii ricorrere per l’opposto alle generali di sposizioni statutarie, alle quali questo articolo deroga in parte, è un negare anticipatamente tutte le possibili conseguenze di cotesta speciale disposizione. Si oppone pertanto che l’autorità giudiziaria è devoluta all’ordine giudiziario. E chi potrebbe in massima negarlo ? Ma gli è dessa devoluta illimitatamente? No, o signori ; l’articolo 45 dello Statuto ne subordina l’esercizio al previo consenso della Camera in tutti i casi in cui si' tratti dell’arresto di un deputato e della traduzione del medesimo in giudizio criminale. Ove dunque nasca un dubbio sulla estensione e sul senso di quésto articolo, la questione in cui si cerchi a quale dei poteri spetti il decidere cotesto dubbio, debbe necessariamente essere risolta colla scorta dell’articolo stesso, del di lui spirito e del di lui scopo, nè si potrebbero trarre le ragioni del giudicare il punto della competenza dalle generali attribuzioni del potere giudiziario, per le quali questo articolo stesso è una eccezione. Ragionando su queste basi, voi già conoscete a quali conclusioni la Commissione sia stata condotta. Si oppone parimente che ogni magistrato è giudice della propria competenza. Noi pure ciò ammettiamo ; è però mestieri spiegare il senso di questa nostra ammessione. in qualsivoglia questione si presenti ad un magistrato, «gli ha certamente il diritto di pronunziare sulla questione che siasi sollevata intorno alla di lui competenza. Ma avrà egli perciò solo il diritto di dichiararsi sempre competente? Ognun vede che altro è il diritto di pronunziare nn giudizio sulla competenza, dal diritto di pronunziare un giudizio sulla questione di merito, che diede origine alla questione di competenza. Si può essere competente a giudicare sulla questione di competenza giudicando di essere incompetente a sentenziare sulla questione di merito. Noi pertanto non crediamo siavi stato eccesso a detrimento della Camera nel fatto che la Corte di cassazione abbia pronunziato un giudizio per risolvere Sa oppostale eccezione di incompetenza ; ma troviamo questo eccesso nel modo con cui essa ha risolta ìa questione giudicandosi competente. Essa aveva diritto non contestabile di giudicare, perchè è parte del potere giudiziario; non poteva, a nostro avviso, giudicarsi competente perchè, nel caso concreto ed a termini dell’articolo eccezionale 45 dello Statuto, non le bastava di essere parte del potere giudiziario per essere competente ne! merito, cioè ad interpretare l’articolo stesso. Da ciò si fa manifesto che il diritto di pronunziare sulla questione di competenza, non potendo di per sè radicare la competenza nel merito, se questa non sia altrimenti provata, rimarrebbe ancora a provarsi appunto che codesta competenza nel merito appartenesse al potere giudiziario, locchè, come si disse, non si può conoscere che al lume dell’articolo 45 dello Statuto. Ciò che ora notammo accade quotidianamente in ogni sorta di giudizi. Se in una causa vertente avanti un tribunale del contenzioso amministrativo si faccia una eccezione per la quale si pretenda dall’una parte e si neghi dall’altra che il detto tribunale amministrativo sia competente, non v’ha dubbio che esso ha diritto di pronunziare sulla questione stessa il suo giudizio. Però, usando esso del diritto di pronunziare il dello giudizio, potrebbe cadere in errore e giudicarsi competente, sebbene realmente noi fosse. Diremo noi perciò solo che la sua sentenza sia stata riparata da un tribunale superiore che esso non avesse il diritto di giudicare ? Mai no. Direbbesi solo che esso non ha rettamente giudicato dichiarandosi competente. Ma v’ha di più: chè la sentenza del tribunale amministrativo non potrebbe impedire una contraria sentenza di un tribunale ordinario al quale la stessa causa fosse da una delle parli deferita, e che collo stesso diritto potrebbe dichiararsi egli medesimo competente. Dal che si scorge quanto diverse cose siano il diritto di pronunziare sulla competenza e l’essere competente per pronunziare sul merito delle quistioni proposte. Non v’ha altra differenza tra il conflitto di due tribunali eguali ed indipendenti, ma con competenze diverse, ed H conflitto fra due poteri eguali ed indipendenti, ma con attribuzioni diverse, se non che nel primo caso v’ha un magistrato superiore per risolvere il conflitto, e che per l’opposto nel secondo caso ciascuno dei poteri, non avendone un altro sopra di sè, rimane col conflitto insoluto ed abbandonato ai propri mezzi costiluzionali per far prevalere costituzionalmente coi medesimi il proprio avviso negli effetti dei diversi pronunziati. Da ciò scorgerete, o signori, cor e noi siamo lungi dal voler portare le nostre considerazioni sopra oggetti particolari, privati, o meramente giudiziari, od estranei in qualsivoglia modo ai diritti costituzionali dei due poteri, i quali diritti soltanto fanno il soggetto de! nostro esame. E del pari vedrete, che non intendiamo di dare al voto, che la Camera fosse per pronunciare, un effetto diretto sopra il giudicato della Corte di cassazione, ma unicamente di stabilire in massima il diritto, che alla Camera spetta di pronunziare essa pure sulla propria competenza, e che intendiamo a provare che essa può usare di un tale diritto senza negare, ed anzi ammettendo, che la Corte di cassazione aveva diritto di pronunziare un giudizio sulla propria competenza, ed ammettendo del pari che la Camera non può privarla della facoltà di farlo eseguire coi di lei mezzi costituzionali, rispettando però i mezzi costituzionali, coi quali la Camera può opporsi estrinsecamente alla detta