Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/400

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progetio sulla riorganizzazione dell’ordine giudiziario e del pubblico Mizistero tutto ciò che riguardava le Corti d’assisie senza giurati, nè vi ha ragione di dover fare diversamente per ciò solo che si ammettano i giurati, poichè ce sont les deux éléments d’une méme institution (per servirci delle pa- role di dotti scrittori) la double base du méme édifice (1).

Oltre alla ragione della intrinseca connessitá, considerò la Commissione che la instituzione del giurí pei crimini e pei reati politici, può influire a far accettare quella parte del pro- getto che accorda al Governo la facoltá di traslocare per l’u- tilitá del servizio i giudici inamovibili, come a suo luogo sará avvertito ; ed è perciò conveniente che la votazione finale ab- bracci ad un tempo Vuno e l’altro progetto. Perle quali con- siderazioni ha determinato d’inserire nel primo il secondo; e, ove la Camera deliberasse nullameno di manfenerli separati, lo si potrebbe fare senza alcuna difficoltá, imperciocchè il progetto del Governo per le Assisie coi giurati fu collocato in luogo suo proprio nei capo IV del titolo HI dell’altro progetto, ove appunto si trattava delle Corti d’assisie senza giurati.

Nei vastri uffizi furono esaminate quistioni di massima, che nascevano naturalmente dal progetto del Governo sui giurati, intorno alle quali dobbiamo rendervi conto e del voto di essi uffizi e di quello della Commissione. Ci è grato intanto lo annunziarvi che nessuno dei sette uffizi ha proposto in quel nuovo esame di respingere in massima la instituzione delle Assisie coi giudici del fatto o perchè cattiva o perchè inop- portuna, e questo unanime consenso sull’adozione del giurí pei reati comuni, mentre comprova quanto disse il Governo nel suo rapporto, che la pubblica opinione si è bastevolmente dichiarata in favore di tale instituzione, giá ci assicura che la medesima sia per riuscire accetta al Parlamento, Ommessa quindi di buon grado ogni quistione pregiudiziale dell’accet- tazione o della reiezione del progetto in massima, enunciamo ad una ad una le altre questioni generali.

Prima questione.

Conviene 0 no sottoporre al giurí altri reati oltre quelli indicati nel progetto del Governo?

Nessuno ha proposto di escludere dai giudizio del giurlo i crimini, o i reati politici, o quelli di stampa contemplati ne- gli articoli 14, 15, 17, 19, 20, 24, 22, 25 e 24 della legge 26 marzo 1848. Le poche proposte che vennero fatte sulla presente questione furono invece dirette ad ampliare la com» petenza del giurí.

Quando nella seduta del 17 maggio di quest’anno, il si- gnor ministro guardasigilli presentò il progetto di legge sulle Assisie coi giurati, raminenterete, o signori, che vi ebbe nella Camera chi alzò la voce a lamentare che il giur non si estendesse a tutti i reati anche solo punibili con pena correzionale. Nessuno però dei vostri uffizi ba votato in tale conformitá, e tre di essi se ne occuparono in modo speciale pronunziandosi esplicitamente contro l’estensione del giurí ai delitti comuni di competenza dei tribunzli correzionali.

I motivi che consigliano l’intervento dei semplici cittadini nell’amministrazione della giustizia sono piú forti e piú deci- sivi allorchè l’onore e la sicurezza degli accusati si trovano altamente compromessi, la quale cosa succede nei reati pu- nibili con pene criminali. Militano bensi molivi medesimi, ma con minor forza, nei reati correzionali e negli affari ci- vili, non che pei giudizi preparatorii in materia penale, ossia

(1) Eneyclopédie du droit, de Sibire et Carteret, alla parola Cours d’assises, maméro 2,

rispetto all’acensa. Il perchè nell’Inghilterra fu generalizzato il giurí, e tale esempio fu seguifafo negli Stafi Uniti dell’A- merica. Ma l’organizzazione giudiziaria ed il procedimento che sono ia vigore nel nostro paese si scostano troppo da quelli dell’Inghilterra, e consuonano invece con quelli della Francia e del Belgio. Vi hanno nell’Ingbilterra fre soli fribu- nali, compesti ciascuno di qualtro giudici, ed hanno giuris- dizione distinta non in ragione di territorio, ma in ragione d’affari. L’uno si appella Corte del banco del Re, e staluisce in quelle cause nelle quali figura il Re come capo dello Stato. Un altro è Corte dei piati comuni, e conosce di tutte le azioni tra i privati. Il terzo è la Corte dello Scacchiere, dinanzi a cui sono portate le contestazioni che interessano il fisco. Co- desti tribunali tengono a Westminster quattro sessioni al- l’anno, e pronunziano sopra tatti gli affari civili e criminali di loro competenza, tenuto cento delle dichiarazioni del giurí. Nell’intervallo delle sessioni, gli stessi magistrati per- corrono i contadi per ultimare le cause che debbono esservi giudicate, e sono assistiti nelle loro funzioni dal giudice Io- cale, e da commissari nomigati dalla Corona. Le Assisie sono presiedute da uno dei membri delle tre Corti, i quali pon- gono ogni studio per essere e mostrarsi imparziali, e godono riputazione di profonda conoscenza delle leggi pel solo fatto di essere chiamati a fonzioni cosí eminenti; la nomina di essi è fatta dal Re, ma il Re non può rivucarli senza il con- corso del Parlamento (t).

Nella Francia, le cui instituzioni giudiziarie, come giá di- cemmo, consuonano con quelle del nostro paese, il giurí è ristretto al giudizio dei crimini, dei delitti politici e dei reati di stampa. Non si estende impertanto nè ai reati corre- zionali nè all’accusa nè ai giudizi civili. Il giuri di accusa vi fu in vigore prima dcl 1808; ma dopochè vi fu abolito colla promulgazione del Codice d’istruzione criminale, non vi fu mai piú ripristinato, sebbene molte leggi siansi pubblicate di mano in mano sopra tale instituzione. Negli Statuti della Re- pubblica in data 4 novembre 1848 si dichiarò soltanto (arti- coli 82 e 835) che sarebbesi applicato il giurí alle materie cri. minali, ai delitti politici e a quelli di stampa, lasciando che le leggi organiche determinassero la competenza pei delitti d’ingiurie e di diffamazione contro i privati, e ordinando che solo il giurí dovesse statnire sui danni ed interessi per fatti o reati di stampa (articolo 84). Nel primo progetto di essi Statuti erasi voluto estendere il giurí ai reati correzionali ed agli affari civili: «on a sagement fait (ba scritto Berriat- Saint-Prix) de supprimer cette disposition impérative; il était inutile de trancher dans la Constitution méme une que- stion qui n’est pas intimement liée aux principes fondamen- taux du Gouvernement; il était imprudent d’opérer d’une manière trop brusque une réforme qui renverserait de fond en comble nos habitudes judiciaires, et sonlèverait une foule de réclamationsintéressées.»

La Costitazione di Cracovia dei 5 maggio 1815 aveva sta- bilito, all’articolo £7, che nell’istruzione dei processi e in primo luogo di quelli che sono strettamente criminali, ver- rebbe applicata l’istituzione dei giurati, adattandela ai luoghi, ai costumi e al carattere degli abitanti. Quella del Belgio (arti- colo 98) ha prescritto i giurati per le materie criminali, pei delitti polilici e per quelli di stampa. Quella dell’impero qu- striaco del 4 marzo 1849 (paragrafo 103) aveva ugualmente statuito che i giurati dovessero conoscere dei gravi delitti e delle trasgressioni politiche e di stampa. Anche quella di

russia del 1850 (articolo 94) prescrisse il giudizio dei gin-

(1) Vedasi Orpor, Tléorie du fury, cap. IV,