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Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/494

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mento di una parte aliquata dei prodotti, comunque venisse proporzionalmente graduata : imperciocchè esse dipendono da molte circostanze relative alle varie qualitá di coltura, di prodotti, di situazione fisica ed economica dei medesimi. A questo principio si è conformato l’articolo 24 predetto.

I prodotti dei terreni devono essere ridotti in danaro, ap- plicando a ciascuno di essi il relativo prezzo.

Ma i prodotti, le passivitá ed i prezzi devono essere medii per costituire cosí quella rendita che il proprietario può co- stantemente ricevere.

La difficoltá principale che si presenta nello stabilire que- ste medie, non è sul maggiore o minor numero d’anni, ma bensí nel fissare definitivamente quale debba essere il turno di tempo che si presenti sotto un aspetto piú normale ri- guardo alla condizione economica del paese.

Tali difficoltá ed il bisogno di appositi studi ed indagini furono causa che nel progetto di legge si è dichiarato che i prodotti, le deduzioni ed i prezzi sarebbero rimandati ad altra legge.

Abbenchè nella stima censuaria dei terreni possa sorgere l’idea di una valutazione individuale di ciascun appezza- mento, cionondimeno è stato generalmente riconosciuto in pratica inopportuno un tale sistema.

Il metodo ritenuto piú consentaneo allo scopo di una stima censuaria è di dividere l’operazione in due grandi parti, cioè di stima in genere, e diremo astratta, e di stina speciale di ciascun appezzamento.

Questo sistema col meccanismo che si verrá indicando, fu applicato in quasi tutti i censimenti moderni ; e, se le risul- tanze del medesimo non corrisposero in alcuni luoghi alla comune aspe!tazione, ciò deve ascriversi piuttosto ai metodi di materiale esecuzione cd al personale impiegato, che non al meccanismo della operazione.

Per procedere alla stima in genere, conviene innanzitutto distinguere le varie specie di terreni in relazione ai rispettivi loro prodotti.

I terreni considerati sotto questo aspetto si dividono nelle seguenti categorie, cioè:

1° Quelli che danno un prodotto mediante la coltivazione, quali sarebbero i campi, i prati, le vigne e simili;

2° Quelli il cui prodotto proviene dalla sola azione della natura, quali sono i boschi, i pascoli e simili;

3° Quelli che, sebbene non diano un prodotto agricolo, devono cionondimeno essere stimati perchè destinati ad altri usi di utile ed interesse privato;

4° Quelli che sono improdattivi o per naturale sterilitá, 0 perchè sottratti ala produzione per uso pubblico.

Ciascuna delle indicate categorie di terreni si suddivide in un numero grandissimo di specie o qualitá secondarie, che variano da un comune all’altro, ed anche da regione a re- gione, locchè costituisce il complesso delle varie colture e de? vari terreni, che si riscontrano sulla superficie territo- riale di ciascun comune.

Ella è cosa di massima importanza nella formazione di un catasto lo adottare un linguaggio upico per rappresentare ‘con termini propri tutte le indicate qualitá di terreni e di colture, e di applicare questo linguaggio uniformemente in tutti i comuni.

Questa prima operazione è ciò che si diee la qualificazione delle colture.

1 terreni però producono, non solamente in relazione alla diversa loro qualitá di coltura, ma secondo le rispettive con- dizioni intrinseche ed estrinseche.

Questo fatto conduce a suddividere le varie qualitá di

coltura in varie classi corrispondenti alle suddette condi- zioni. 5

Quest’eperazione è ciò che si dice classificazione dei ter- reni.

Distinti i terreni in qualitá e classi, ed applicando per ciascheduna di esse le basi di massima sovrindicate, si viene a determinare la quantitá di prodotti che da ciascuna unitá di misura si può ricavare, ai quali prodotti applicando i prezzi medii giá precedentemente stabiliti, si ottiene il red- dito neito dell’unitá di misura di ciascuna classe.

Quest’operazione è ciò che si chiama Ja formazione della tariffa.

Colle precedenti operazioni resta fissata la stima cosí delta in genere, ed egli è colla scorta della medesima che si viene alla stima o valutazione speciale di ciascun appezzamento.

Questa si ottiene mediante due distinte operazioni, cioè col elassamento, e coll’applicazione delle tariffe a ciascun ap- pezzamento,

Il classamento consiste nell’attribnire a ciascun appezza- mento la classe che gli appartiene nella rispettiva sua qua- litá di coltura, secondo il maggiore o minore grado di atti- tudine produttiva,

L’applicazione della tariffa si esegnisce attribuendo a cia- scun appezzamento il prezzo di tariffa della rispettiva qualitá e classe.

» Coll’articolo 22 del progetto di legge si sono gettate le basi di queste operazioni.

Le norme sovrastabilite si possono applicare alla generalitá dei terreni, ma vi hanno casi e circostanze speciali, in cui è conveniente allontanarsi dalle medesime.

Alcuni terreni ricevono una stima non propriamente de-

sunta dai prodotti effettivi, ma di parificazione con altri ter- reni. Tali sono le cave, le torbiere, le terre salifere, gli stagni d’acqua salsa, le strade ferrate, i canali e le strade private. . Trattandosi di casi eccezionali e di prodotti piuttosto indu» striali che agricoli, si è creduto una tal prafica essere piú consentanea all’indole di un censimento prediale; motivo per cui si propongeno le stime di parificazione di cui agli ar- ticoli 25, 25, 26.

Che se gli accennati terreni qualche volta possono pra- durre una maggiore rendita, questa sará da considerarsi piut- tosto nell’attuazione di un tributo industriale, di quello che in un censimento strettamente prediale.

I fabbricati rurali, quali sono definiti dall’articolo 19, va- gliono essere considerati quasi strumenti per Ja coltivazione del fondo a cui servono e come veri capitali fondiari. Essi vennero pertanto sottratti alla stima dei fabbricati, e si stimò soltanto l’area su cui sono costrutti. Siccome però ad ogni modo rendono un utile assai rilevante, cosí si sono equiparati agli aratorii di prima classe del rispettivo territorio, come viene proposto all’articolo 24.

I laghi e gii stagni da pesca, di cui ali’articolo 27, non si potrebbero piú estimare per parificazione come i precedenti. terreni, stante la loro vastitá sproporzionata d’ordinario alla tenuitá della loro rendita; motivo per cui si proporrebbe di estimarsi secondo i prodotti effettivi della pesca sulla media del periodo d’anni che in una legge speciale verrebbe deter- minata.

Vi sono finalmente dei terreni, i quali devono escludersi da qualsivoglia stima o valutazione ; imperocchè da essi nessun prodotto si può ricavare sia diretto od indiretto, Tali sono i terreni improdattivi per natura propria, o resi tali per sta- bile applicazione od uso a servizio del pubblico. Apparten