Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/562

Da Wikisource.

RLAMENTARI

Vennuta finalmente la Commissione ai voti sul complesso della legge, tre dei commissari dichiararono di non potersi arrendere alle addotte ragioni, e di persistere nel pensare che al catasto stabile si dovesse sostituire per ora una sem. plice riforma provvisoria delle stime, onde arrivare, in pro- gresso di tempo, ad una miglior condizione delle finanze, la quale permettesse di dare le disposizioni opportune per la formazione di un vero e generale catasto stabile; essi nega- vano quindi il loro assenso alla legge.

Ma la maggioranza considerava che questa non pregiudica per niun modo la questione della immediata opportunitá della spesa, poichè non vi si stanziano fondi; che con essa legge si stabiliscono solamente i principii generali, e le massime secondo le quali l’operazione dovrá essere condotta, quando al Parlamento parrá tempo di stanziare nei bilanci le somme necessarie a meftervi mano; che queste somme, nei primi anni, saranno assai limitate, non potendo l’operazione comin- ciarsi se non sovra pochi punti ad un tempo, e con un per- sonale poco numeroso; che le osservazioni le quali si sono venute esponendo nella relazione presente mostrano bensi che ta compilazione di parecchi articoli potrebbe essere mi- gliorata, una che gli emendamenti ai quali essi darebbero luogo non sono per lo piú di grande importanza, e non hanno poi urgenza veruna, poichè la votazione di diversi progetti di legge, che per l’esecuzione di questa dovranno inevitabil- mente presentarsi al Parlamento, porgerá ripetute occasioni di modificare, quando sembri necessario, alcune disposizioni di essa ; che finalmente giova dare al Governo, quanto prima si possa, norma sicura per la compilazione di quei progetti e dei moltiplici regolamenti.

Per le quali considerazioni la maggioranza della Commis- sione conchiudeva deliberando di proporre al Senato l’accet- fazione del proggetto senza emendamenti.

Privativa d’esercizio del peso sottile nel porto franco di Genova a favore di quella Camera di commercio,

Progetto di legge presentato alla Camera il 2 gennaio 1854 dal presidente del Consiglio ministro delle fi- nanze (Cavou).

Sicnori! — La gabella del peso sottile di antica origine nel porto franco di Genova venne riordinata col manifesto came- rale dell’11 dicembre 1819.

A tenore del medesimo, tutte le compre, vendite e con- segne di merci, e generi contratlati a peso nella dogana, porto franco e loro dipendenze, nel porto e nei ponti o scali di esso, erano soggette alla gabella del peso sottile; l’operazione del pesamento rendevasi quindi obbligatoria peril commercio, del pari che it pagamento dei driiti, tranne per le vendite e consegne sul peso portato dalle polizze di carico, e per i cosí detti pesi in fattura, ossia perle spedizioni direttamente fatte dai negozianti per proprio conto.

Il peso riconosciuto dai pubblici pesaiori era il solo che dovesse ritenersi per legale nanti le autoritá giudiziarie. Il dritto era basato sul peso brutto, e, salvo pafto contrario, sop- portato per eguale metá dal venditore e dal compratore; ma Vazienda di gabelle aveva per la riscossione del medesimo a- zione solidaria contro ambidue.

In quanto alla fariffa che comprendeva oltre gli spiriti, olii ed essenze, la canapa, filo, lino, gli stracci per la fabbrica»

zione della carta, i cotoni, le fratia secche, le derrate colo- niali, i formaggi, i generi di grassina, quelli per finta e per concia, i metalli, i corami, le sete ed i tabacchi, era divisa in 417 ca’egorie, e la tassa stabilita per ogni cantaro di 100 rotoli, peso di Genova, variava dai centesimi 10 sino a lire 1. Per ie merci poi non specificamente contemplate in essa tariffa veniva riscosso indisiintamente i) dritto di centesimi 20 per cantaro; non era dovuto sulle frazioni minori di 50 rotoli, qualora si trattasse di peso maggiore di 5 cantara, ri- scuotendosi quello di un cantara per le superiori ai detti 30, rotoli, e nei pesi al disofto dalle 5 cantara si percepiva sulla frazione da 1 a 25, da 26 a 30, da 51 a 75, e da 76 a 100.

La detta gabella del peso sottile, che sotto il Governo li- gure era stata concedufa in appalto per una somma fissa di lire 12 mila, con quella maggiore regalia che in aggiunta ve- nisse offerta, anteriormente al precitato manifesto camerale del 1849, lo era pure stata per lire 40,625: dopo l’emana- zione però di tale provvedimento essendo stata amministrata ad econemia per conto del Governo, diede un prodotto va- riabile, che salito a Hre 141 mila nel 1824, discese a lire 103 mila nel 1833, ed a lire 125 mila nel quinquennio dal 1838 al 1842, da cui vuolsi detrarre lire 10 011 mila annue per le spese.

Reiterate rappresentanze, sia per la gravezza delle tasse, sia per le contestazioni insorte nella loro applicazione, come anche per l’insufficienza del numero dei pesatori, avendo fatto sentire la convenienza di concedere alcune agevolezze al com- mercio di quella piazza, onde, anche sotto il rapporto del pe- samento delle mercanzie potesse sostenere la concorrenza con quelle di Livorno e Trieste, sulla relazione rassegnafa a Sua Maestá dal primo segretario delle finanze nel Consiglio di conferenza del 2 maggio 1814, vennero in via provvisoria ridetti alla metá i dritti portati dalla mertovata tariffa del 4819; furono dichiarati esenti i pesi in fattura per la rico- gnizione dei ruoli 0 per le consegne in dogana allorchè non avesse luogo la compra o vendita; a freno delle inesattezze nelie operazioni eseguite colle stadere volanti, fu autorizzato lo stabilimento di due pesi normali, l’uno nell’interno dei porto franco, l’altro sul ponte Mercanzia ; ed in via ammini straliva, mentresi prese riserva di variare il numero dei pe- satori nei casi in cui l’esperienza ne dimostrasse lopportu- pitá, fa intanto determinato che il servizio dei medesimi do- vesse seguire per turno, e non ad arbitrio dei richiedenti,

Siffatte disposizioni state partecipate al commercio di Ge- nova con notificanza del direttore delle dogane a quella re- sidenza del 28 giugno successivo, riescirono gradite alla Ca- mera di commercio, e nelmese di marzo del sussegnente 1845 in anticipazione del disposto del regio editto 11 settembre stesso anno sui pesi e misure, furono collocati i due pesi a bilico normali nelle suaccennate localitá, giá ragguagliate al nuovo sistema decimale.

Se non che questo esperimento, che in allora pareva ade- guare allo scopo, non tardò a dimostrare la necessitá di deve- nire a piú radicali riforme; epperciò nella circostanza che col manifesto camerale del 15 ottobre 1847 fu svincolato il com- mercio dal 1° gennaio 1848 dall’obbligo di valersi esclusiva- mente per îv sbarco e per il trasporto delle merci, dei ce- reali, dei liuti, piatte e sacche somministrate dalle gabelle, fa pure reso facoltativo allo stesso di servirsi dei pesi propri

‘tanto fissi che portatili, e fu limitala la privativa del peso

sottile al solo caso in cui cecorresse di accertare in modo le- gale la quantitá di esse merci, con riserva di pubblicare una nuova tariffa e regolamento per l’esercizio del peso sottile, al solo caso in cui occorresse di accertare in modo legale la