Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/89

Da Wikisource.

— 53

| SESSIONE DEL 1853-54

li. Dispense.

La Camera dei deputati aveva nel precedente progetto am- messo il principio della dispensa dei chierici, purchè circo- seritta entro giusti confini, onde non riesca di aggravio abu- sivo agli altri inscritti, aggravio che l’autoritá civile ha do- vere e diritto di conoscere e di impedire.

Ad essa pertanto fu riservato il diritto di determinare il numero delle dispense da accordarsi. Questi principii furono

‘altresí accolti e pienamente approvati dal Senato del regno, cosicchè ci è ben grato d’annunciare alla Camera non esi- stere su questo delicato argomento alcun disparere fra vari rami della potestá legislativa.

Il Senato del regno deliberò inoltre col consenso e con- corso anche del Governo che il numero delle dispense da ac- cordarsi agli alunni del clero cattolico fosse determinato stabilmente in questa medesima legge, anzichè per decreto reale siccome era proposto nel precedente progetto.

La qual disposizione oltre che viene a confermare viem- maggiormente l’indicato principio recandolo ad immediata applicazione, stabilisce anche una norma durevole che per- ciò meglio soddisfa ai vari interessi. Non si può negare inol- tre essere molto utile e conveniente l’intervento dell’autoritá legislativa in cosa di tanto momento, sia rispetto agli inte- ressi cattolici che sono quelli della religione professata dalla massima parte della nazione, sia rispetto al nuoiera delle di- spense che occorrono per gli alunni suddetti.

Presa pertanto norma delle dispense da accordarsi la po- polazione delle varie diocesi fu, cogli alinea 5 e 4 dell’arti- colo 98, accordata la dispensa ad un alunno per ogni 20 mila abitanti di ciascuna diocesi, la qual proporzione è ugnale al- l’incirca alla media delle dispense invocate nella ultime leve, e inferiore di molto a quella delle dispense accordate nelle leve anteriori,

Credeva il Governo essere sufficiente la dispensa di un alunno per ogni 25 mila abitanti, ma la discussione che ebbe luogo in Senato e la considerazione che una parte soltanto delle dispense riesca effettivamentein diminuzione della leva, lo consigliano a raccomandare alla Camera Paccettazione della disposizione proposta. .

Rispetto ai culti acattolici tollerati nello Stato la norma sovrindicata del nucsero della popolazione sarebbe inappli- cabile per ragioni ch: la Camera apprezzerá facilmente, e fu conservata per essa la disposizione che affidava alla potestá esecutiva la cura di fissare ogni anno il numero dei dispen- sati per via di un decreto reale emanato però non piú sulla ‘proposta del guardasigilli, ma su quella del ministro delf’in- terno, nelle cui attribuzioni si comprende quanto si riferisce all’amministrazione di que culti,

Finalmente il Senato del regno ha pur confermata la sop- pressione giá votata dalla Camera dei depatati della dispensa per addietro accordata alle corporazioni dedicate ail’inse- .gnamento. Introdusse però d’accordo anche in ciò col Go- verno una disposizione transitoria (articolo 187) in favore di quei giovani evidentemente pochissimi, che circa il 1850 ed all’etá di 16 anni si ascrissero a talana di dette corpora- zioni, affidati alle disposizioni aliora vigenti, ie quali il Go- verno non aveva ancora annunciato di voler modificare, sic- come fece col progelto di questa legge medesima presentato il 5 febbraio 1851 al Senato del regno.

In questo modo adunque sarebbe nel presente progetto or- dinata la grave e delicata materia delle dispensesecando i pria- cipii piú consentanei ai diritti dell’autoritá civiîe, al bene poli- tico del paese, alla giustizia, e, osiamo dire, anche al vantaggio

della religione, principii che furono principalmente promossi dalla Camera precedente, e di cui confidiamo che la Camera attuale approverá nelle proposte disposizioni l’attuazione de- finitiva.

II. Arruolamento-volontario. (Articolo 150 e seguito).

Alcune leggiere variazioni si sono introdotte nel titolo II dell’arruolamento voloniario.

I capi operai, i musicanti e vivandieri potranno pertanto essere ammessi all’arruolamento volontario ancorchè oltre- passino l’etá di anni 26. Fu soppresso, siccome presso a poco superfluo e nocivo a quell’uniformitá che soprattutto si desí- dera nelle leggi, l’articolo 151 e fu riprodotto l’articolo £86 che per mero sbaglio di stampa era stato ommesso nel prece- dente progetto.

IV. Durata della ferma.

Similmente alcune poche variazioni furono introdotte ri- spetto alla durata della ferma (titolo 10). La ferma d’ordi- nanze fu estesa agli armaivoli, ai musicanti ed agli uomini della compagnia moschettieri, siccome quelli pei quali non occorre certo istiluir classi di servizio in congedo illimitato (articolo 158), fu esteso l’obbligo di rinnovare la ferma loro agli armaiuoli che dopo aver imparato l’arte Joro sono asse- gnati ad un corpo (articolo 161) e fu dedotto dal servizio atile pel compimento della ferma ii tempo scorso a titolo di punizione in un corpo disciplinare (articolo 162), ciò richie - dendo la giustizia, perchè non si può considerare come buon servizio quello prestato allo Stato in tal condizione. La reda- zione dell’articolo 168 fu rettificata in guisa che, siccome ap- punto era intenzione del Governo nel proporla e delle Ca- mere nell’adottaria, intenzione chiaramente espressa nelle loro relazioni, cinque classi della seconda categoria del con- tingente fossere sempre ed in ogni-caso disponibili, Nello stesso articolo fu inoltre aggiunto un alinea in virtú del quale i soldati di detta categoria siano ancora ammessi al servizio ancorchè abbiano oltrepassato }’etá di 26 anni, purché ne facciano domanda entro un anno dacchè avranno ottenuto il congedo assoluto ; finalmente nelle disposizioni transitorie ed alParticolo 186 fu aggiunta all’espressione di provinciali quella di od altrimenti in congedo illimitato, onde rendere la disposizione stessa applicabile anche a quegli uomini del battaglione Real Navi che, senza essere ascritti alla categoria Provinciali che in quel corpo non esiste, furono però appunto mandati in congedo illimitato negli ultimi anni, onde prepa- rarne l’organizzazione.

V. Miglioramenti di redazione.

Comprendiamo in questa categoria ie variazioni che senza alterare la mente della legge valgono a renderla esplicita e certa in aleuni luoghi dov’era incompiutamente od imperfet- tamente espressa o dubbiosa.

Ommettendo perciò alcune minute correzioni naetiamo le seguenti :

4° Nel progetto precedente si era prescritto all’articolo 38 di cancellare dalie liste di leva gli iscritti marittimi, lasciando però sussistere l’articolo 10 che prescriveva di dedarli dalle stesse liste; quest’ultima disposizione, siccome naturalmente superflua ed incoagrua, fn cancellata, e modificata la reda- zione dell’articolo 34 che a quella si riferiva;

9° Call’espressione cancellati, di cui al numerc 2 dell’ar- ticolo 29, si seno piú compintamente erumerati i casi contem- plati all’articolo 64 ;

3° Secondochè la mente stessa della legge suggeriva, ma