Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/90

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prescriveva esufivitamente; forni da una pente sean. | alla prima categoria del contingente, indipendentemente dal loro numero d’estrazione (articolo 70) anche prima d’ogni altro, quei giovani che si rendessero colpevoli dei reati con- templati agli articoli 172 e 173 e dall’altra (articolo 71) fu- rono conservati nella seconda categoria quei giovani che avrebbero dovuto farne parte per ragione del numero d’e- strazione, che però fossero rimandati come capi-lista alla leva ventura ed in questa fossero designati. In questo caso, dico, non perderebbero tuttavia il diritto di essere assegnati alla seconda categoria che loro spettava da prima;

4° La redazione dell’articolo 86, benchè notabilmente mi- gliorata, è però al tutto consona coll’articolo giá votato nel progetto precedente, salvo che il numero 2 di questo riunito col numero È (divenuto ora numero 4) esprima piú esatta- mente il concetto della legge;

8° AI numero 2 dell’articolo 91 fu ommessa la menzione della madre, siccome quella cui non sarebbe applicabile il disposto di quell’articolo ;

6° Finalmente (articolo 149) si sono applicate alle surro-

gazioni per iscambio di categoria anche le prescrizioni degli |

articoli 139 e 149 e si sono estese nell’articolo 163 agli in- dividui contemplati agli articoli 172 e 173 le disposizioni ivi contenute.

Signori, sono tre anni trascorsi dacchè il presente progette fu presentato la prima volta al Parlamento dopo essere stato diligentemente preparato dal Ministero e dal Congresso con- sultivo della guerra col concerso ancora d’uomini chiari nel paese per dottrina e per esperienza. Nè però ci può rinere- scere il lango tempo impiegato nel suo esame comechè i gravi interessi politici ed anche sociali a cui il progetto si ri- fevisce richiedessero appunto quell’ampia copia d’accurate ricerche, di profondi studi e di illuminate discussioni che con viva soddisfazione del Governo si produssero in questa occasione, e che infatti recarono alla legge molti ed assai ri- guardevoli miglioramenti. Cosicchè abbiamo fiducia che se essa non ha raggiunto ancora la perfezione, sia però ormai recata a quel grado di bontá che ora ed in siffatta materia si può ragionevolmente desiderare e sperare.

Il Parlamento ha giá votato parecchie leggi organiche sulla milizia, le leggi cioè sull’avanzamento, sullo stato degli uffi- ciali e sulle pensioni, che tuite riuscirono di grande benefizio all’esercito. Questa sul reclutamento era la piú grave e piú difficile, ed è naturale che fosse condotta a termine dopo le altre, cosicchè a compierne la serie, non manca ormai piú che la riforma del Codice penale militare la quale mi affido di poter presentare fra non molto tempo alle deliberazioni del Parlamento.

Intanto, se la Camera approverá col suo voto il presente progetto, potremo dire essersi recafa ben presso al suo com- pimento l’organizzazione militare dello Stato, in guisa che rie- sca ad efficace difesa della sua indipendenza esterna, e consen- tanea ad un tempo all’indele delle interne nostre istituzioni.

PROGETTO DI LEGGE adettato dal Senato del regno.

TITOLO PRIMO. Disposizioni generali. Art, 1. L’esercito si recluta con uomini chiamati a far parte della leva militare, o che si arruolano volontariamente.

ANaleva ed agli arruolamenti volontari si procede secondo le disposizioni di questa legge.

Un rego .amento approvato con decreto reale stabilirá le norme da seguirsi nell’esecuzione.

Qualunque legge o regolamento anteriore sul reclutamento - dell’esercito è abrogato.

Art. 2. Sono esclusi dal servizio militare, e non possono per alcun titolo far parte dell’esercito :

I condannati ai lavori forzati;

I condannati alla pena della reclusione o della relegazione come colpevoli di reati definiti nel libro secondo del Codice penale, al titolo 2°, al titolo 3°, capo 1°, sezione 8°, e capo 2°, sezione 1; al titolo 4°, al titolo 7°, articoli 435, 438 e 439; al titolo 8°, articoli 444, 442, 445 e 445; altitolo 9°, articoli 530 e 331; al titolo 10, capo 2°.

1 condannati dai tribunali esteri a pene corrispondenti, e per gli stessi reati puonno egualmente essere esclusi da far parte dell’esercito per decisione del ministro di guerra.

I condannati in contumacia non sono compresi nell’esclu-= sione,

Art. 5. Non sono ammessi a far parte dell’esercito gli ese- cutori di giustizia, nè i loro aiutanti, né i figli di alcun ese-- cutore di giustizia o di lui aiutante.

TITOLO SECONDO,

Della leva,

Caro I. — Delle persone soggette alla leva, e delle operazioni per cui è mandata ad effeito.

Sezione I. — Dell’obbligo di concorrere alla leva, e del modo con cui è determinato e ripartito il contingente di ciascuna classe.

Art. 4. Tutti i cittadini dello Stato sone soggetti alla leva.

Ciascuno fa parte della classe di leva dell’anno in cui nac- que, epperciò ciascuna classe comprende tutti i maschi nati dal primo ali’ultimo giorno di uno stesso anno.

Nei tempi normali concorrono alla leva nell’anno in cui compiono il vigesimo primo dell’etá loro. Possono esservi chiamati anche prima, quando ne lo esigano contingenze straordinarie.

Art. 5. I cittadini dell’isola di Capraia sono soggetti sol- tanto alla leva di mare.

Art. 6. Nessuno degli individui contemplati nel precedente articolo 4 può essere ammesso a pubblico uffizio, se non prova di aver soddisfatto all’obbligo della leva, ovvero non fa risultare di aver chiesta l’iscrizione sulla lista di leva, qua- lora la classe a cui appartiene non fosse ancora chiamata.

Art. 7. 1) cittadino soggetto alla leva non può conseguire passaporto per l’estero, se non ne ottiene l’autorizzazione sotto le cautele determinate dal regolamento mentovato nel- l’articolo 1.

Art. 8. Il contingente d’uomini che ciascuna leva deve som- ministrare per mantenere a numero Pesercito ed il corpo Real Navi, è per ciascun anno determinato con legge.

Art, 9. Il ripartimento fra le provincie del contingente de- terminato dalla legge, è fatto per decreto reale in propor- zione del numero degli inscritti sulle liste d’estrazione della classe chiamata,

Art. 10. I contingente assegnata a ciascuna provincia è dall’intendente ripartito fra i mandamenti di cui essa si com- pone, in proporzione del numero degli iscritti sulle liste d’estrazione d’ogni mandamento.

Le ciitá che comprendono piú mandamenti nel loro terri- torio, sono considerate per la leva come costituenti un solo. mandamento.