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sessione del 1853-54


nonchè le cautele opportune al fine di assicurare un buon servizio della strada.

Nell’esame del capitolato si fece bensì qualche osservazione, per mandato d’uno degli uffici, sul punto se sia necessario od ulile che nelle concessioni si determini il numero e l’importare delle azioni che si possono emettere, e se non sia piuttosto da lasciarsi ai concessionari ed agli azionisti il fissario; si manifestò ben anche il desiderio che pei capitolati di concessione si adottino per il possibile in avvenire delle norme fisse, come sarebbe per l’inclinazione delle rampe, di cui parla l’articolo 16, ed altre opere consimili, come pure pei materiali di costruzione, al fine di evitare che debbansi moltiplicare le speciali approvazioni da darsi dal Governo per ognuna di esse opere 0 materiali; ma la Commissione, mentre tenne conto di tali rilievi per farne cenno nella relazione, fa unanime nel riconoscere che la prima delle suaccennate osservazioni si riferisce ad una questione di massima e di principii da non essere risolta coll’opportunità della presente legge; poichè il capitolato fa redatto nello stesso senso di quelli delle strade ferrate della medesima natura precedentemente concesse, e principalmente perchè, sulla speranza che venisse il medesimo approvato tal quale fu col Ministero sottoscritto, è notorio che seguirono contratti con terzi, ai quali non è da pregiudicarsi con innovazioni che ritarderebbero od impedirebbero l’esecuzione di una strada che, per essere di secondo ordine, sebbene sia per riescire delle più produttive, sarebbe difficile nelle at tuali circostanze d’ottenere costrulta senza sacrifizi nè per parte dello Stato, nè della provincia, o di corpi morali della medesima, come avviene mercè la concessione ora richiesta a favore di coloro che a propria diligenza e spese ne fecero gli studi e ne promossero l’esecuzione.

Considerò inoltre la Commissione che, comunque possa desiderarsi che si stabiliscano delle norme generali per tutto ciò che d’ordinario occorre di prescrivere in tutti i capitolati relativi alle strade, niun inconveniente derivando dalle speciali disposizioni che si contengono nel capitolato attuale, le quali assoggettano i concessionari a sopportare l’approvazione del Ministero par certi lavori e per certi materiali da impiegarsi, sia da ammettersi il capitolato sfesso tal quale trovasi redatto.

Finalmente la vostra Commissione, mentre manifestò il vivo desiderio che, in massima, il Ministero provveda all’esecuzione delle opere con pubblicità e concorrenza, sia che si facciano a spese dello Stato, che a spese altrui, riconobbe che un tale sistema non potrebbe applicarsi alle strade di ferro di second’ordine, come è questa, se la concorrenza spontaneamente non sorge, ma siansi invece da assecondare le private domande di concessione, massime quando sono da lungo tempo conosciute, come lo è la presente, e niuno si presentò a farvi concorrenza. Deliberò quindi che sia da approvarsi il progetto di legge di cui si tratta.

Tanto più volentieri la Commissione propone che si approvi tale progetto, poichè con esso si viene a recare un sollievo alla classe bisognosa della provincia di Biella, procurandole lavoro nell’attuale crisi annonaria, e nella circostanza che il fallito raccolto delle uve durante un triennio ingenerò la mancanza di mezzi di sussistenza in quegli abitanti, il che oltre all’essere notorio, viene altresì comprovato dalle deliberazioni di alcuni Consigli comunali della provincia trasmesse alla Camera.

Signori, secondando il voto della Commissione, provvedete al vantaggio dello Stato e soddisfate ad uno dei più sentiti bisogni e dei più fervidi voti degli abitanti d’una provincia attiva e laboriosa, fra i quali pregia d’annoverarsi il relatore della vostra Commissione.


Relazione del ministro dei lavori gubblici (Paleocapa) 6 marzo 1854, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera nella tornata del 14 febbraio 1854.

Signori! — Nella sua tornata del 14 febbraio prossimo passato la Camera elettiva con immensa maggioranza di voti adottava il progetto di legge della concessione ai signori Feroggio, Crida e compagnia della costruzione ed esercizio d’una ferrovia che partendo da Biella metta a Santhià.

I vantaggi che all’industre e popolosa provincia biellese sono per derivare dall’apertura di questa comunicazione che metta i suoi abitanti ed il suo commercio in pronto e diretto rapporto per mezzo della strada ferrata da Torino a Nuvara, cui dessa verrebbe a far capo nel luogo di Santhià, essendo stati svolti nella relazione che accompagnava la presentazione del progetto di legge in discorso alla Camera dei deputati, a quella mi riferisco nell’atto che mi onore di sottoperre alle savie vostre deliberazioni il progetto medesimo con fiducia che sarà per ottenere eguale favorevole risultamento,


Relazione fatta al Senato il 17 marzo 1854 dall’ufficio centrale composto dei senatori Franzini, Ambrosetti, Jacquemoud, Gantieri, e Di Colobiano, relatore.

Signori! — La proposizione dell’apertura di una nuova ferrovia bene studiata e ponderata giunge sicuramente accetta a chi augura e desidera vedere sempre più progredire ed accrescersi i mezzi che procurano al commercio, alle popolazioni quell’importante vantaggio che deriva dalle facili e sollecite complicazioni; tale proposizione giunge tanto più accetta quando si riferisce ad una provincia abitata da intelligente, virtuosa ed operosa popolazione, la quale colla sua industria è salita a distinto grado, che per le sue manifatture fa buona mostra de’ suoi prodotti alle pubbliche esposizioni, che per l’ingegno de’ suoi abitanti reca utile concorso in quasi tutte le opere d’arte che sorgono nello Stato,

Convinto da tali principii l’ufficio centrale esaminava il progetto di legge, ed il capitolato relativo alla concessione del tronco di strada che da Biella tende a Santhià dove si unisce alla ferrovia di Novara, alla quale il tronco di Biella recherà sicuramente utile grandissimo per l’affluenza di merci e di viaggiatori, che muovono da quella operosa provincia.

L’ufficio centrale ha trovato tutte le disposizioni del capitolato conformi ai progetti che già per altre linee vennero approvati dal Senato sia per le stazioni, le fermate e la linea telegrafica, sia per i vantaggi fatti al Governo, sia per le facilitazioni dal medesimo accordate, sia infine perle cautele proprie ad assicurare l’esecuzione di tali imprese,

Verte però lite tra i concessionari e gli azionisti; ma siccome si tratta di un giudizio nel quale si stanno ventilando interessi puramente particolari, risulta evidente che questo non può per nulla ostare all’andamento generale dell’opera. Tuttavia ad ogni evento il Governo ha preso le precauzioni necessarie per guarentire gli interessi dello Stato.

Di fatto fu pattuito che se i lavori non fossero incominciati nel termine di tre mesi a far tempo dalla dalla della legge di