Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/345

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Gl’impiegati, il cui impiego rimane soppresso, avranno di- ritto ad un assegnamento di aspettativa, o, secondo i casi, ad una indennitá.

Art. 204. Gli studenti che, a quest’epoca stessa, avranno giá fatta Ia maggior parte degli esami precedentemente ri- chiesti pel grado cui aspirano, saranno dispensati dal dare saggio dei loro studi intorno alle materie che fossero state

novellamente introdotte nel programma delle rispettive fa-

coltá, Questa dispensa concerne tanto gli esami speciali quanto gli esami generali.

Art. 205, In eccezione al disposto dagli articoli 63 e 89 della presente legge, le nomine dei primi tre professori or- dinari e dei primi sei dottori aggregati dell’istituto universi- tario di Ciamberí, avranno luogo, previo parere della depu- tazione sopra gli studi superiori, per nomina regia.

TITOLO II. DELL’ISTRUZIONE SECONDARIA.

Caro I. — Dello scopo dei gradi, dell’oggetto della istruzione secondaria.

Art. 206. L’istruzione secondaria ha per fine di erudirei giovani negli studi classici e nelle discipline razionali e po- sitive per cui si compie la coltura letteraria e filosofica, e si apre V’adito agli studi speciali che menano al conseguimento dei gradi accademici pelle Universitá della Stato.

Art. 207. Essa è di due gradi, e vien data in stabilimenti separati : pel primo grado nello stadio di cinque anni; pel secondo grado nello stadio di tre anni,

Art. 208. Gl’insegnamenti del primo grado sono i seguenti:

1° La religione;

2° La lingua italiana ;

3° La lingua latina;

4° La lingua greca;

S° Nozioni di grammatica generale applicata alle tre lingue;

6° Istituzioni letterarie ;

7° L’aritmetica ;

8° La geografia;

9° La storia;

40. Nozioni introduttive allo studio delle scienze fisiche e matematiche.

Art. 209. Gl’insegnamenti del secondo grado sono:

4° La religione ; .

2° La filosofia;

5° L’algebra e la geometria;

4° La fisica ela chimica;

3° La letteratura italiana;

6° La letteratura latina;

7° La letteratura greca;

8° La storia moderna;

9° La storia naturale.

Art, 210, L’ordine, la misura e l’indirizzo con’cui questi diversi insegnamenti dovranno essere dati saranno determi» sati per ciascun grado in apposito regolamento,

Capo Il. — Degli stabilimenti în cui è data Vistruzione secondaria.

Art. 2141. L’istruzione del primo grado sará data in stabi- limenti particolari che, sotto il nome di ginnesî, saranno i- stituiti in tutte le cittá che sono capoluoghi di provincia ed in tutte quelle che sono attualmente in possesso di un col- legio reale. P

Art, 212, I ginnasi sono di quattro classi: apparterranno

alla prima quelli che saranno istituiti neile cittá la cui po. polazione eccede cento mila abitanti ; alla seconda quelli che saranno istituiti nelle cittá la cui popobazione eccede i quat- tordici mila abitanti; alla terza quelli che saranno istituiti nelle cittá la cui popolazione oltrepassa i sei mila abitanti. Tatti gli altri appartengono alla quarta classe.

Art. 213.1 ginnasi saranno a carico dei comuni ian cui de- vono essere istituiti.

Lo Stato però concorrerá per la metá nelle spese che im- porteranno gli stipendi e le indennitá che a norma di questa legge vogliono essere assegnati alle persone cui sará affidata la direzione e l’insegnamento di questi istituti,

Art. 244. I redditi propri dei collegi reali sono assicurati ai ginnasi che li surrogano, Tuitavia una somma eguale al- l’ammontare di tali redditi sará annualmente dedotta in i- sgravio dei rispettivi municipi e dello Stato per la parte per cui questo e quelli seno chiamati, a norma dell’articolo pre cedente, a concorrere insieme nelle spese di qaesti istituti,

Art, 216, Le somme per cui lo Stato concorre attualmente al mantenimento dei collegi reali saranno, diffalcata la parte per cui dovrá concorrere nella spesa dei ginnasi, distribuite fra le provincie nelle quali non è data a carico dello Stato Pistruzione del secondo grado, e serviranno a fare assegna- menti annuali da attribuirsi per concorso agli studenti dei rispettivi ginnasi che aspireranno a compiere i loro studi negli istituti dello Stato in cui si dá questa istruzione.

Art. 216. L’istruzione del seconde grado sará data in sta- bilimenti distinti dai ginnasi che sotto denominazione di licei saranno istituiti nei capoluoghi dci distretti ammini» stralivi per l’istruzione secondaria.

Art, 217, I licei sono di tre classi: appartengono alla pri- ma quelli che saranno istituiti nelle cittá che eccedono la po- polazione di cento mila abitanti ; alla seconda quelli che sono istituiti nelle cittá la cui popolazione eccede venti mila abi- tanti ; gli altri appartengono alla terza classe.

Art, 218. Le spese di questi istituti per tutto ciò che con- cerne gli stipendi e le indennitá da assegnarsi alle persone che vi sono preposte alla direzione od all’insegnamento, 0 che sono addette al servizio dei medesimi saranno a carico dello Stato; per tutto ciò che concerne i locali ed il mate- riale, a carico dei comuni in cui saranno stabiliti.

Caro INI, — Dei professori, dei direttori spirituali e degli istilutori.

Art, 219. Wi saranno (anto nei ginnasi quanto nei licei due ordini di professori, i titolari, cioè, ed i reggenti, fra i quali saranno ripartiti senza distinzione di ordine gl’insegnamenti principali che vi sono istituiti.

L’insegnamento religioso tuttavia vi sará dato dai rispet tivi direttori spirituali che non vi assumeranno però nè nome nè qualitá di professori.

Art, 220. Nei ginnasi saranno cinque professori, tre dei quali potranno avervi la qualitá di titolari. Nei licei saranno — sette professori, a quattro dei quali può essere conferita tale i qualitá. A compire il numero dei professori assegnato a cia- scuno di questi stabilimenti, e per tener luogo all’occorrenza dei titolari che vi possono essere nominati, saranno chia mati professori reggenti.

Art. 221. Gl’insegnamenti accessori vi saran divisi, senza distinzione d’ordine, fra i professori, e potranno anche in parte essere affidati, secondo i casi, ad istitutori od incari» cati particolari.

Art. 223. I professori titolari verranno nominati fra le per- sone che, previo concorso, saranno state dichiarate eleggibili