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SESSIONE DEL 1853-54

coppie per gli esaminandi che non escono dagli stabilimenti di pubblica istruzione, o da quelli che a norma di questa legge sono loro pareggiati.

Le disposizioni dell’articolo 128 concernente gli stadenti meno agiati inscritti alle facoltá sono applicabili agli alunni dei ginnasi e dei licei.

Art. 252. Le tasse ed i minervali pagati, tanto nei ginnasi quanto nei licei, apparterranno allo Stato e sará con una parte di questo prodotto che, giusta il disposto dell’articolo 342, ’erario pubblico concorrerá al mantenimento delle scuole tecniche da istituirsi a norma di questa legge nei capo- luoghi di provincia.

Art. 255. Le pene disciplinari che le autoritá preposte ai ginnasi ed ai licei potranno pronunciare pel mantenimento dell’ordine scolastico e del buon costume sono le séguenti:

i° L’ammonizione ;

2° La sospensione degli esami di promozione e degli esami di licenza;

3° L’espulsione dall’istituto,

Si potrá ricorrere per far riformare la seconda di queste pene, la quale non potrá eccedere un anno, all’autoritá im- mediatamente superiore a quella che l’avrá pronunciata. Il ricorso per la riforma della terza pena si potrá in ogni caso portare alla deputazione sopra le scuole secondarie.

Il ministro potrá mitigare le pene per le quali saranno esauste le vie di ricorso,

Colui che si troverá sotto il peso della terza di queste pene, non potrá essere ammesso in nessuno degli stabilimenti isti- tuiti da questa legge.

Caro V. — Delle autoritá preposte alla direzione dei ginnasi e dei licei.

Art, 254. La direzione di ciascun ginnasio è affidata ad un direttore; quella di ciascun liceo ad un preside scelti fra le persone che per la Ioro autoritá pacrale e per la loro espe- rienza nel governo della gioventú e nell’insegnamento sa- ranno ripufati idonei a tale uffizio.

I direttori dei ginnasi sono cletti e riconfermati dopo un triennio dai municipi a carico dei quali sono questi stabili- menti.

Questi ufficiali però non assumeranno nè riprenderanno le loro funzioni se non se dopo che la loro elezione 0 la loro conferma sará stata approvata dal Re, il quale, salvo le gua- rentigie che.possono loro essere assicurate ad un altro titolo, potrá in ogni tempo revocarii.

1 presidi dei licei sono nominati dal Re.

Art. 235, 1 direttori dei ginnasi ed i presidi dei licei, fatta riserva delle relazioni dei primi coi rispettivi municipi, per quanto tocca la parte che a questi compete nelí’amministra- zione dei ginnasi, saranno subordinati per tutto ciò che con- cerne Pesecuzione delle leggi e dei regolamenti relativi al- l’ordine degli studi, al sistema degli esami ed alla disciplina, ai provveditori dei distretti nei quali sono collocati gli stabi- limenti cui sono preposti, e sará per l’intermediario di que- sti ufficiali superiori che corrisponderanno, a meno che si tratti di ricorso contro le decisioni dei medesimi, col mini- stro e colla deputazione sopra le scuole secondarie.

Art. 256. Gli uffizi di direttore e di preside nor saranno

incompatibili colle funzioni dell’iasegnamento negli istituti |

cui sovrintendono, purchè concorrano in essi i requisiti vo- luti da questa legge per l’esercizio di tali funzioni. Quando il direttore od il preside hanno la qualitá di pro-

fessori titolari nei loro rispettivi istituti, non potranno, ove |

sia d’uopo, esservi surrogati che per mezzo di reggenti no- minati annualmente per tale uffizio. °

Art. 257. Le attribuzioni di questi ufficiali, per quanto il comportano le differenze esistenti nella costituzione dei di- versi stabilimenti e nell’ordine gerarchico delle autoritá sco- lastiche, saranno determinate per via di regolamento in con- formitá di quelle che a norma di questa legge saranno eser- citate dai rettori nelle Universitá.

Art. 258, Gli stipendi dei direttori e dei presidi saranno regolati, secondo la classe cni appartengono gli stabilimenti ai quali presiedono, a nerma delle tabelle G e H.

Nel caso previsto all’articolo 256, non vi sará cumulo di stipendi ma si fará luogo ad una indennitá, la quale, riunita allo stipendio che questi ufficiali riceveranno a titolo di pro- fessori, non eccederá di tre decimi quello che sarebbe loro assegnato a titolo di direttori o di presidi.

Art. 259, I doveri degli impiegati dell’ordine inferiore addetti ai ginnasi ed ai licei saranno determinati invia re- golamentaria,

Gli stipendi di quelli dei licei saranno stabiliti nei limiti della tabella G.

Capo VI. — Dei convittí nazionali e dei convitti comunali.

Art. 260, I convitti annessi agli attuali collegi nazioriali sono conservati sotto il nome di convitti nazionali.

Essi saranno separati in quanto all’amministrazione ed alla direzione loro interna dai ginnasi e dai licei istituiti da que sta legge.

Art. 261. Gli alunni dei convitti nazionali seguiranno i corsi dati nelle diverse classi dei ginnasi e dei licei e vi sa- ranno sottoposti, salve Ie eccezioni da determinarsi in via regolamentaria, agli ordini scolastici ed alle discipline cui sono sottomessi gli altri studenti.

Art. 262. Nell’interno dei convitti saranno stabilite pei soli convittori scuole preparatorie agli studi ginnasiali.

Art. 2653. La direzione dei convitti nazionali sará affidata ad un rettore nominato dal Re frale persone che, pel sapere, per l’esperienza nell’educazione della gioventú e per l’eleva- tezza del carattere, sembreranno piú idonee a tale uffizio.

Il rettore eserciterá le sue funzioni in conformitá di quanto è stabilito all’articolo 285 per ciò che concerne i presidi dei licei.

Art. 264. L’ordinamento interno dei convitti nazionali, le condizioni di ammessione nei medesimi, le attribuzioni di- verse dei rettori e quelle degli altri ufficiali, degli istitufori ed impiegati che saranno addetti a tali stabilimenti, verranno determinate in speciale regolamento nel quale verranno pure stabiliti, salve le opportune riduzioni nel personale sulle norme delle piante atluali, i relativi stipendi, come altresí la pensione da pagarsi annualmente dai convittori,

Art. 265. A questo regolamento sará pure annesso il pro- gramma delle scuole preparatorie che devono essere istituite nei convitti.

Art. 266. Colle stesse condizioni potranno essere mante nuti dai rispettivi municipi i convitti comunali annessi agli attuali collegi reali ed istituirsene dei nuovi in ciascuno dei comuni dove a termini di quesia legge deve essere eretto un ginnasio. )

Essi verranno ordinati, per quanto sará possibile, sul tipo dei nazionali, con regolamento municipale da approvarsi dal Ministero, e saranno sottoposti all’ispezione cui sono solto- posti i ginnasi presso i quali sono stabiliti.

1 rettori di questi convitti comunali saranno eletti dai