Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/352

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comuni in cui verranno istituite. Lo Stato però concorrerá 2 sopportare questo carico per una sogima eguale alla metá delle spese che importeranno gli stipendi e ie indennitá da attribuirsi agli insegnanti che saranno applicati a questi sta- bilimenti.

Art. 3453. Il concorso promesso nel precedente articolo non avrá luogo se non in quanto i muvicipi che concerne avranno aperto, nonchè le loro scuole primarie inferiori e superiori, i loro ginnasi a fermini di questa legge.

Art. 544, Nel caso in cui il municipio del capoluogo della provincia non voglia sottostare al carico di questa scuola, il concorso dello Stato potrá essere accordato a quello fra i comuni piú considerevoli della provincia, il quale, avendo adempito alle condizioni dell’articolo precedente per ciò che concerne i suoi stabilimenti d’istruzione primaria ed il suo ginnasio (se è fra quelli in cui un tale istituto deve essere stabilito), si cbbligherá di mantenere, a norma di questa legge, la scuola tecnica a vantaggio della provincia.

Art. 315. L’istruzione del secondo grado verrá data insta- bilimenti particulari che, sotto il nome di Istituti tecnici, potranno essere aperti, a misura che ií bisogno se ne fará sentire, nelle cittá che sono di un piú notevole movimento industriale e commerciale.

Ognuno di questi istilati sará diviso in sezioni, in cia- scona delle quali si daranno gli insegnamenti che indiriz -

2an0 particolarmente ad un determinato ordine di profes»

sioni.

Il numero di queste sezioni in ogni istituto e gli insegna- menti propri di ciascuna di esse saranno determinati secondo le condizioni economiche delle provincie, a vantaggio delle quali será eretto un simile stabilimento,

Art. 316. Le spese di questi stabilimenti saranno a carico delle provincie a profitto delle quali verranno istituiti, e dello Stato, il quale potrá essere chiamato a sottostarvi sino alla concorrenza di una somma eguale alla metá di quella che sará necessaria per gli stipendi da assegnarsi ai pro- fessori.

I locali ed il materiale non scientifico saranno forniti dai comuni nei quali questi istituti avranno sede.

Art. 517. Le scuole e gl’istituti tecnici saranno classificati secondo le norme che si sono seguite per la classificazione degli stabilimenti d’istruzione secondaria.

Arf. 518. Queste scuole e questi istituti dovranno, per quanto sará possibile, mantenersi separati dai ginnasi e dai licei.

In ogni caso la direzione immediata degli stabilimenti tec- nici istituiti da questa legge non potrá mai essere affidata alla stessa persona cui è affidata quella dei precitali istituti d’istrazione secondaria.

Caro IN. — Dei professori e degli incaricati dell’insegnamento.

Art. 349. La parte principale dell’insegnamento nelle scuole tecniche sará data da quattro professori, a due dei quali potrá essere conferita la qualitá di titolari. I profes- sori, cui non sará attribuita questa qualitá, avranno quella di reggenti.

Art. 320. Il numero dei professori titolari e reggenti, cui saranno affidati i principali insegnamenti in ciascuno degli istituti tecnici, verrá determinato in ragione di quello delle sezioni che, secondo i luoghi, sará opportuno stabilire in tali istituti.

Art. 521. L’insegnamento della lingua ilaliana nelle pro- vincie nelle quali è in uso la lingua francese, e quello della

lingua francese nelle altre provincie dello Stato e delle altre lingue moderne, come pure le altre parti accessorie dell’in- segnamento generale e degli insegnamenti speciali, saranno dati nei due ordini di stabilimenti dai professori che vi sono addetti in qualitá di titolari o di reggenti per le materie principali, o da incaricati chiamati temporariamente a tali uffizi.

Art. 322. I professori titolari per Ie scuole tecniche sa- ranno nominati previo concorso, secondo le norme stabi- lite per le nomine dei professori titolari dei ginnasi. I con- corsi per queste scuoie avranno luogo innanzi ad una Com- missione presieduta dall’ispettore delle scuole tecniche e primarie.

Le nomine dei professori titolari per gl’istituti tecnici si faranno parimente previo concorso, secondo le norme stabi- lite per i licei,

H concorso avrá luogo dinanzi ad una Commissione pre- sieduta da un membro della deputazione sopra le scuole Lec- niche e primarie. :

La nomina dei professori reggenti e degl’incaricati per i due ordini di stabilimenti si fará pure secendo quanto è pre- scritto per le nomine di queste categorie in ordine ai ginnasi ed ai licei.

Art, 323. Gli stipendi dei professori titolari e dei reg- genti delle scuole e degli istituti tecnici saranno regolati in base a quelli che sono assegnati ai professori dei ginnasi e dei licei. :

Le indennitá da assegnarsi eventualmente agli incaricati degli insegnamenti, di cui all’artieolo 324, saranno regolate in ragione del numero delle lezioni che saranno chiamati a dare.

Art. 324, Tutte le disposizioni del titolo II di questa legge, relative ai professori che sono o possono essere ad- detti in qualitá di titolari o di reggenti ai ginnasi ed ai licei, sono applicabili a quelli ‘delle scuole e degli istituti tecnici.

Art. 325. L’insegnamento delle scuole tecniche potrá, per alcuna parte, previa approvazione del ministro, essere affi- dato, mediante indennitá, dai municipi ai professori dei gin- nasi, dei licei e degli istituti tecnici.

Nello stesso modo il ministro potrá affidare ai professori delle facoltá universitarie, dei licei, dei ginnasi e delle scuole tecniche alcune parti dell’insegoamento negli istituti tecnici.

Art. 326. regolamento per l’esecuzione di questo titolo determinerá le condizioni particolari che dovranno richiedersi per essere ammessi ai concorsi delle scuole e degli istituti tecnici, come altresí le qualitá di cui dovranno essere forniti i canditati alle reggenze, e gli altri insegnanti per i quali il concorso non è preserilto.

Caro IV. — Degli alunni e degli uditori.

Art. 327. Per essere ammessi come alapni nelle scuole tec- niche conviene dar saggio delle cognizioni e dello sviluppo intellettuale che si acquista nelle scuole primarie del grado superiore.

Per essere ammessi allo stesso titolo in una delle sezioni degli istituti tecnici conviene dare saggio di possedere l’i-: struzione che si acquista nelle scuole tecniche.

Art. 528, Non pertanto gli adolescenti e gli adulti che chiederanno la facoltá di frequentare alcuno dei corsi che sono dati in questi stabilimenti, potranno esservi ammessi, osservando le regole che saranno prescritte in proposito, a titolo di uditori.