Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/354

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5° La seritiura;

4° La calligrafia;

5° La lipgua italiana ;

6° L’aritmetica;

7° Nozioni sul sistema dei pesie misure in uso nello Stato;

8° Nozioni generali di geegrafia e di storia.

Art, 347, Gli insegnamenti del grado superiore sono:

1° La religione;

2° La grammatica italiana;

5° Regole ed esercizi di composizione ;

4° La geografia e la storia nazionale;

5° Il disegno lineare;

6° La tenuta dei libri;

7° Nozioni sui principali fenomeni della natura.

Art. 348. Nelle provincie di lingua francese, in luogo della lingua e della grammatica italiana, si insegneranno la lingua e la grammalica francese.

Art. 549, Ai fanciulli si insegneranno di piú nel grado su- periore gli elementi della geometria e le nozioni sui doveri e sui diritti dei «ittadini; alle fanciulle pel grado inferiore e superiore i lavori propri del loro sesso e Ie nozioni di eco- nomia domestica.

Art. 550. Gli insegnamenti del grado inferiore si daranno progressivamente in due classi, e quindi in altre due quelli del superiore, talchè si possa nello spazio di quattro anni percorrere l’intiero stadio di questa parte della pubblica istruzione.

La ripartizione degli insegnamenti di ciascun grado nelle rispettive elassi, il metodo secondo il quale vi davranno es- Sere dati e l’indirizzo che dovranno assumere, saranno deter- minati in via regolamentaria.

Capo II. — Dello stabilimento delle scuole in cui è dala

l’istruzione primaria.

Art. 551. Sará istituita in ogni comune almeno una scuola nella quale un maestro istruirá separatamente i fanciulli si dell’uno che dell’altro sesso, intorno agli oggetti che deb- bono essere insegnati nelle due classi delle scuole del grado inferiore.

Art, 552, Ai comuni però che per la doppia causa dei pic- colo numero dei loro abitanti e della tenuitá delle lora en- trate non saranno în grado di istituire e mantenere questa scuola, potrá essere concessa la facoltá di formare accordi coi comuni limitrofi al fine di partecipare alle scuole che sono istituite nei medesimi o di aprire scuole che servano simultaneamente ai rispettivi abitanti o di valersi dello siesso maestro per le loro diverse scuole.

In ogni caso però un maestro non potrá mai essere ad- detto a piú di due scuole nello stesso tempo.

Art. 353, Le stesse facoltá potranno pure essere accordate a tutti i comuni rispetto alle borgate in cui per le cagioni soprindicate non avranno potuto stabilire, neppure per una parte dell’anno, una seuola particolare, ele quali a cagione della distanza dalla sede delle scuole comunali ed a cagione della difficoltá dei luoghi e della stagione non possono parte- cipare all’istruzione che si dá nelle medesime.

Art. 554.1 comuni che sí troveranno nel caso di dover far uso di tale facoltá la chiederanno, esponendo i termini, in base ai quali dovranno essere stabiliti i mentovati accordi, all’ispettore nel distretto nel quale si trovano.

In caso di rifiuto per parte dell’ispettore, si poirá avere ricorso al ministro.

Art. 353. Nessuna scuola potrá contenere piú di sessanta allievi, Il numero degli allievi sí desumerá dalla media del

quinquennio precedente, compuiando per ognuno dei cinque anni la media dei (re mesi in cui Ia scuola sará stala piú fre- quentata,

Art. 356. Quando i fanciulli che frequentano Ia scuola ec- cedono questo numero dovrá farsi luogo a divisione per Io stabilimento o di una nuova scuola o di una scuola succur- sale.

S’intenderanno per succursali della scuola 0 delle scuole principali del comune quelle che non avranno un numero di allievi superiore a venticinque.

Nelle succursali l’insegnamento sará dato da sotto-maestri.

Art. 357, Nei comuni dove la popolazione è dispersa, la divisione avrá luogo per lo stabilimento di una scuola 0 di una succarsale in favore delle localitá che sono meno in po- sizione di profittare della scuola 0 delle scuole principali. Nei comuni dove la popolazione è avglomerata, la divisione avrá luogo per l’istituzione di una scuola o di ana succursale fem - minile.

Art. 558. Quando poi le diverse parti del comune saranno fornite sufficientemente di scuole o di sucenrsali separate per i due sessi neile quali si dá istruzione del primo grado, sé il numero degli allievi in queste scuole eccede il numero di sessanta, la divisione avrá Inuogo per classi,

La prima classe sará affidata ad un sotto-maestro se si tratta di scuole maschili, e ad una sotto-maestra se si tratta di scuole femicinili.

Art..559, Le scuole del grado superiore non saranno isti- tuite se non se nei comuni in cui sará stato adempito al di- spo3to degli articoli precedenti, per ciò che concerne lo sta- bilimento delle scuole del grado inferiore.

Nullameno una scuola superiere per ciascun sesso dovrá essere slabilita in tutti i comuni, le cui scuole a termini del- l’articolo 393 sono qualificate di urbane, e per quanto sará possibile almeno una pei fanciulli dei due sessi nei capoluoghi di mandamento.

Art. 560. Quando il nuoero degli allievi nelle scuole su- periori eccederá quelle di sessanta, se non occorre l’isti- tuire una nuova scuola in aitra parte del comune, si fará luogo alla divisione per classi, l’ultima delle quali potrá es- sere affidata, sotto la direzione del maestso che regge la classe principale, ad un sotto-maestro.

Le stesse norine si osserveranno per le scuole femminili del medesimo grado,

Art. 361. Le scuole superiori comuni ai due sessi, qualun- que sia il numero degli allievi che le frequentano, saranno divise ciascuna in due sezioni, maschile e femminile. Le se- zioni saranno stabilite in locali separati. Alla sezione femmi- pile sará sempre addetta una sotto- maestra, la quale atten- derá, sotto la direzione del maestro che regge la scuola, ad alcune parti dell’insegnamento, e sará particolarmente inca» ricata di quelie che a uorma dell’articolo 349 concernono specialmente le fanciulle,

Le norme di questo articolo si applicheranno egualmente per quanio si potrá alle scuole inferiori comuni ai due sessi, In ogni caso i municipi provvederanno a ciò che anche in simili scuole ana persona del sesso femminile, avente le qua- litá richieste, insegni i lavori femminili alle fanciulie.

Art. 562. Nelle scuole femminili superiori, comunque rette da maestri aventi l’idoncitá legale per tutti gl’inse- gusmenti che vi si damuo, alcuni fra gl’insegnamenti princi- pali potranno sempre essere affidati od a maestri particolar- menie addetti a queste scuole, cd a maestri addetti ad altri stabilimenti comunali dello stesso ordine, 7

Art. 363, Nelle scuole sí maseluli che femminili, senza di-