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PARLAMENTARI

Se non si sono adempiute cerie condizioni prescritte dalla legge, il certificato è negato; se mancano altre, la parte in- teressata è invitata, facendole conoscere le mancanze, a met- tersi in regola. A prima giunta pare che, per l’inadempimento di qualunque delle condizioni prescritte, si dovrebbe negare Pattestato; ma siccome in fale caso un’altra domanda per si- mile invenzione potrebbe essere sporta e cagionare grave danno al primo instante, locchè non è giusto quando sono state ommesse condizioni di minor momento, cosí non si è vointo che la sua domanda perdesse l’anterioritá.

Quanto ni cambiamenti di redazione degli articoli 39 e 40, osserveremo solamente raggiungersi maggiore chiarezza de- signando i due casi suddetti per rifiuto e sospensione dell’at- testato di privativa. .

Il desiderio di non dare troppa importanza alla Commiz- sione incaricata di decidere sull’osservanza delle formalitá prescritte dalla legge, :ffinchè non si creda autorizzata ad e- stendere il suo esame sulla novitá e sull’utilitá della inven- zione, Icechè facilmente avverrebbe se la Commissione fosse permanente, e nello stesso tempo il desiderio non meno giu- sto di dare a tutti i reclami sufficiente guarentigia, hanno in- dotto la Commissione, d’accordo col Ministero, a modificare l’articolo 43, Tale Commissione sarebbe annuaie e composta di quindici membri, ripartiti in tre sezioni. -

Non è certamente necessario di dichiarare la facoltá di trasferire ad altri le privafive, a ciò provvedendo il diritto comune, e bastando non sia dalla legge proibito, perchè la libertá costituisce la regola generale, e Ie eccezioni ad essa vogliono essere espresse. Parimente non sembra conveniente imporre l’obbligazione che i trasferimenti di privativa si fac- ciano per atto pubblico, ovvero anche per atto privato, ma insinuato, dovendosi fali cautele fasciare in arbitrio dei cen- traenti dei quali esse guarentiscono i diritti in modo piú ef- ficace. E quanto al vantaggio delle finanze che si avrebbe dall’insinuazione resa obbligatoria, avvertiremo che non vi sarebbe sufficiente motivo di allontanarci dal diritto comune, secondo il quale essa è facoltativa ; alle finanze poi provvede la legge generale sulle patenti, e non sarebbe cosa giusta il sottoporre gli inventori ad una impasta speciale. Questi sono i motivi delle modificazioni fatte all’articolo 46, delle quali sono una conseguenza quelle deli’articolo 47.

Quanto alle cause per cui una privativa è intrinsecamente nulla, o quelle che, sopravvenufe posteriormente, possono produrne l’annullamento, Ministero e Commissione sono d’ac- cordo. Consentono pure doversi fra le prime annoverare l’i- nesaltezza del titolo o della scoperta. Ma sará necessario vi concorra la malizia di colui al quale è stato concesso l’atte- stato di privativa, come propone ll Ministero? La maggioranza della Commissione ha opinato che, se la colpa ed il dolo sono il principale elemento costitutivo dei reati, non sono però necessario elemento della nullitá di un atto «civile, la quale conseguita la mancanza di uno di quei requisiti senza dei quali non può avere esistenza. Epperò, la concordanza del titolo della scoperta colla scoperta reale essendo il solo mezzo nel presente caso per constatare l’identitá materiale della scoperta reslmente fatta con quella per la quale siasi otte- nuta ia dichiarazione, ove mancasse questa concordanza, l’at- testato mancherebbe del soggetto stesso a cui avrebbe dovuto riferirsi. Questa mancanza appare tanto piú grave nelle sue conseguenze, inquantochè, ove, nonostante la medesima, po- tesse riputarsi valido il certificato, i terzi potrebbero esserne indotti in errore e patirne danno.

Riguardo all’artieclo 68 noteremo solamenie che, deside- rando la Commissione pareggiare lo straniero al cittadino

piemontese, crede opportuno di assoggettare l’uno e l’altro all’obbligo della cauzione, la quale, secondo il diritto co- mune, deve generalmente precedere il sequestro, onde evi- tare i danni che potrebbe arrecare chi lo domanda.

Signori, se molti sono i cambiamenti fatti dalla Commis- sione al progetto ministeriale, leggera ne è l’importanza; ma essa non ha perciò creduto potersi astenere dal nroporveli, onde la legge piú si avvicini a quella perfezione che è nei voti di tutti. Appunto perchè ottimo è il principio che informa tutta la legge, la Commissione ha posto maggior amore nel arrecarie quei miglioramenti che giudicò opportuni, essendo essa del sentimento di Cesare, del quale si disse : nihil acfum reputans, si quid superesset agendum.

PROGETTO DI LEGGE.

TITOLO I.

DIRITTI DERIVANTI DA INVENZIONI O SCOPERTE INDUSTRIALI E LORO TITOLI.

Caro I. — Diritti dell’inventore.

Art. 4. L’autore d’una nuova invenzione o scoperta indu- striale ha il diritto di attuaria e di trarne frutto esclusiva- mente pel tempo, ecc., il resto dell’articolo come nel pro- getto del Ministero.

Art. 2, Una invenzione o una scoperta dicesi industriale allorchè ha direttamente per oggetto:

4° Un prodotto o un risultamento industriale;

2° Uno strumento, una macchina, un ordigno, un congegno od una disposizione meccanica qualunque. Z/ resto dell’arti- colo come nel progetto del Ministero.

Art. 3. Considerasi come nuove una invenzione o una sco- perta industriale, quando non fu mai prima conosciuta, 0 quando, anche avendosene una qualche notizia, ignoravansi i particolari necessari alla sua attuazione.

Art. 4. Una nuova invenzione o scoperta industriale, giá privilegiata all’estero, quantunque pubblicata per effetto della privativa straniera, conferisce al suo autore o ai suoi aventi causa il diritto di ottenerne privativa nello Stato, purchè se ne domandi, ecc., come nel progetto del Ministero,

Art. 5. Elentico al progetto del Ministero.

Art. 6. Non possono costituire argomento di privativa:

4° Le invenzioni o scoperte concernenti industrie contrarie alle leggi, alla morale ed alla sicurezza pubblica;

2° Le invenzioni o scoperte che non hanno per iscopo la produzione di oggetti materiali;

3° Le invenzioni o scoperte puramente teoriche.

Caro II. — Attestati di privativa, loro efficacia, durata e tassa.

Art. 7. L’esercizio di una privativa industriale ha per ti- tolo legale un attestato rilasciato dalla pubblica amministra- zione.

L’attestato di privativa, ece., come nel progetto del Mini- stero.

Art. 8. La privativa per un oggetto nuovo comprende l’e- sclusiva fabbricazione e vendita dell’oggetto medesimo.

La privativa ner adoperare in una industria un agente chi- mico, un processo, un metodo, uno strumento, una macchina, un ordigno, un congegno od una disposizione meccanica qua- Iunque inventati o scoperti, ece., fl resto dell’articolo come nel progetto del Ministero.