Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/572

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Art. 8. Gli onorari ei diritti di vacazione stabiliti negli articoli 19, 20 e 24 del regolamento anoesso al regio decreto in data 26 aprile 1848 saranno ridotti di un terzo.

Art. 9, Quando il perito riclama piú d’una vacazione la tassa dovrá essere approvata rispettivamente dal magistrato@ dal tribunale o dal giudice competente, come verrá prescritto nei regolamenti.

Art. 10. Nei casi contemplati negli articoli 29 e 33 del re- gelamento sopra mentovato Ie indennitá di viaggio e di sog- giorno saranno eguali a quelle accordate ai testimoni colla presente legge.

Art, 11. Gli uffiziali di giustizia, compresi gli uditori di guerra ed i segretari, nei casi in cui, a termini del Codice di procedura criminale, sará necessaria la loro trasferta, riceve- ranno senza alcuna distinzione le seguenti indennitá:

Per le spese di viaggio e di cibaria, purchè si trasferiscano a piú di cinque chilometri dalla loro residenza, lire sei per ogni giorno, aumentate di un quarto se si trasferiscano a piú di due miriametri.

Per le spese di soggiorno, ove questo abbia luogo, lire cin- que per ogni giornata.

Art, 12, Gli uscieri per le spese di viaggio e di soggiorno avranno le stesse indennitá che sono accordate ai testimoni.

Art. 13. Gli articoli 5, 6, 7, 8, 10,14, 14, 15,46, 31, 53, 94, 95, 96 e 97 del regolamento annesso al regio decreto in data 26 aprile 1848 sono abrogati con ogni altra disposizione contraria alla presente legge.

Relazione fatta alla Camera dl 9 dicembre 1854 della Commissione composta dei deputati Sappa, Naytana, Zirio, Mantelli, Cavallini, Buttini, e Astengo, relatore.

Sicnori! — Le due modificazioni che subí nel Senato il progetto di legge sulla tariffa delle spese in materia crim:- nale, correzionale e di polizia non ne immutano le basi, e meglio assicurano l’ottenimento di quel fine che voi nell’a- dottarlo aveste in mente d’accordo col Ministero.

Stabilito il principio che non sará corrisposta alcuna in- denvitá ai testimoni residenti nel luogo dell’esame, o ad una distanza non maggiore di due chilometri e mezzo, la vostra Commissione vi propose e voi accettaste una eccezione a fa- vore dei poveri che traggono la propria sussistenza da lavoro giornaliero, e non sono soggetti a tributi diretti,

Adottando il principio come l’eccezione si ravvisò oppor- tuno nell’altro ramo del Parlamento che’l’eccezione fosse me- glio spiegata e circoscritta ; al quale effetto sí deliberò che si accordi l’indennitá a coloro soltanto «che devono trarre di giorno in giorno la propria sussistenza dal loro lavoro, indu- stria e commercio, semprerhè l’esame cui dovettero interve- nire sia per privarli del necessario sostentamento ;» e si ag- giunse che l’indennitá non possa mai accordarsi nè al «com- merciante che ha socio, commesso o garzone che supplisca al suo difetto, nè all’operaio che tiene a servizio due o piú la- voranli o garzoni,»

L’altra modificazione riguarda l’articolo 4 del primitivo progetto, ove ai militari in attivitá di servizio era attribuita senza alcuna distinzione l’indennitá di viaggio stabilita dai regolamenti che li riguardano, a vece di quella che è dovuta agli altri cittadini.

Tenendo dietro alle dichiarazioni emesse dal signor ministro della guerra, e d’altra parte ravvisando eccessiva, nelle con- dizioni attuali del pubblico erario, la tariffa militare per l’in-

SESSIONE DEL 1853-54 — Documenti — Vol, II, 18

dennitá di viaggio accordata agli ufficiali, il Senato deliberò che pei sottufficiali e pei soldati chiamati a fare testimo- pianza non fosse dovuta indennitá di viaggio o di soggiorno oltre quella stabilita dai regolamenti militari che li risguar- dano; ma che per contro gli ufficiali di ogni grade avessero solo diritto alle indennitá prescritte col presente progetto.

La vostra Commissione non può non approvare cotali mo- dificazioni, epperciò vi prepone di adottare il seguente pro- getto di legge quale fu votato dal Senato.

Leva ordinaria di 250 inscritti marittimi,

Progetto di legge presentato alla Camera il 12 aprile 1854 dal ministro della marina (La Marmora),

Sigxori! — Una giusta previsione perchè fondata sopra i sicuri dati dei termini di ferma degli uomini componenti il corpo reale equipaggi venne a dimustrare al Ministero della marina che, focendosi gradatamente luogo al licenziamento di quei marinai che avranno compito il loro servizio, tenuto eziandio conto dei decessi, delle diserzioni ed altre cause, la forza di esso verrebbe di tal fatta ridotta sul finire del vol gente anno da presentare una deficienza di oltre a 320 uo- mini.

Questo numero per un corpo che non ascende molto oltre il migliaio in tempo di pace è talmente considerevole che il servizio della reale marina, tanto a terra quanto a bordo, sarebbe esposto a gravissimo incaglio ove non si ayvisasse di porvi riparo in tempo opportuno.

È inoltre a considerarsi che il tenere quanto piú si può questo corpo al suo completo, è suggerito altamente dalla speciale ragione che, dovendosi sviluppare la forza del me- desimo per casi straordinari, è indispensabile che si abbia un nucleo non soverchiamente ristretto di marinai che siano sufficientemente istruiti e pratici nel maneggio delle armi e nel servizio delle artiglierie. i

ll Ministero non potrebbe differire il provvedimento del tutto necessario di presentarvi, o signori, d’ordine del Re, un progetto di legge per una leva ordinaria di duecentocin- quanta inscritti marittimi da eseguirsi a tenore dei vigenti regolamenti marittimi, onde colla medesima abbia la reale marina il mezzo di soddisfare alle esigenze del proprio ser- vizio.

Siccome la proposta che viene sottoposta alla Camera è di ordinaria oecorrenza annuale ed ordinario è pure il limite in cui è mantenuta, equivalendo a quella che il Ministero presentò per lo stesso oggetto nello scorso anno, non istima .

l di aver d’uopo di addurre maggiori e nuovi argomenti per

dimostrarle l’opportunitá della legge in discorso cui si lu- singa venga da essa dato favorevole voto.

PROGETTO DI LEGGE.

Articolo unico. Il Governo è autorizzato a fare nel corso dell’anno una leva ordinaria d’inscritti marittimi non ecce- dente il numero di duecentocinquanta, da destinarsi in ser- vizio permanente al corpo reale equipaggi nei limiti della forza per esso stabiliti,

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