Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/668

Da Wikisource.

= I artt

mero non maggiore della metá di quelli in servizio ordinario, le attribuzioni dei quali si restringeranno però alla discus- sione «di leggi, regolamenti generali di amministrazione ed alla decisione dei conflitti di giurisdizione di attribuzioni.

Si dubitò a questo proposito se per avventura non dovesse parere sufficiente la facoltá che si lascia al presidente e che avrebbe in tal caso potuto conferirsi al ministro, di far in- tervenire alle adunanze del Consiglio persone versate nella materia. Ma si osservò che per una parte sarebbersi spesso incontrate difficoltá nel trovare chi volesse assoggettarsi a tanto disturbo senza alcun compenso in onorifico o in altra natura, e che le discussioni protraendosi talvolta molto a lungo, non sarebbesi potuto pretendere da questi invitati tutta l’assiduitá e l’impegno necessari.

E ad un tempo si considerò che non sarebbe stato seliza

‘inconvenienti e senza una troppo grave alterazione degli

ordini normali di questo istituto il concedere a tali persone volo deliberativo, mentre sarebbe stato di poca utilitá il chiamarle a semplice titolo consultivo.

E si fu pure, onde non alterar troppo le condizioni normali dell’istituzione, che si prescrisse non eccedano in qualunque caso i chiamati la metá del numero dei consiglieri ordinari, e si limitò alle due specie di atti sopra indicati la loro inge- renza. i Bensí, tenuto conto della possibilitá che convenga anche sentire qualche persona estranea al Consiglio su certe materie speciali, si è lasciata la facoltá discrezionale al presidente di chiamarvele, r

Ma era eziandio un altro infervento che poteva io certi casí parer necessario, od almeno utile, quello cioè de’ mini- stri, a titolo, ben inteso, di schiarimento e di informazione; epperò ne fu loro riconosciute il diritto tutte le volte che il Consiglio delibera come corpo cansultivo escludendoneli in- vece quando statuisce come magistrato, onde sia meglio gua- rentita l’indipendenza del giudizio.

Conferite le attribuzioni giudiziarie al Consiglio di Stato riusciva indispensabile una istituzione accessoria che tenesse il luogo del pubblico Ministero ; epperò si sono proposti i re- ferendari colle attribuzioni a un dipresso che hanno in Fran- cia, nominati alio stesso modo dei consiglieri, applicati piú specialmente al contenzioso, ma che potranno pur anche venir chiamati a prestare l’opera loro nelle altre parti, e che dovranno supplire ai consiglieri per la. relazione degli affari da discutersi nelle singole sezioni o nel Consiglio, e investiti di voto deliberativo per le discussioni sulle quali riferiscono, consultivo nelle altre.

Istituzione cotesta affatto nuova per noi, ma la quale, oltre ad essere il complemento indispensabile d’una buona costi- tuzione del Consiglio di Stato, è pure un eccellente tirocinio e potrá contribuire efficacemente alla formazione di ammi. nistratori solerti, pratici ed istrutti, riparando, per la natara delle funzioni loro assegnate, al duplice inconveniente che spesso oggidí si avvera, che cioè o manchi negli amministra- tori la cognizione larga, scientifica delle norme legislative, secondo il lume d’una sana filosofia del diritto, o manchi per lo contrario il senso pratico dell’amministratore, doti l’una e altra che è necessario concorrano in chi voglia merilar nome di amministratore ‘intelligente ed esperto e aspiri a seryire utilmente il suo paese.

Caro IL. — Affribuzioni del Consiglio di Stato.

Sono, come giá avvertimmo, di duplice natura, consultive

o giudiziarie. Come corpo consultivo, ora deve, ora può essere sentito. Sessione DEL 1853-54 — Documenti — Vol, Il. 185

Deve essere sentito oltre i casi espressamente indicati da . leggi speciali:

4° Su tutti i progetti di regolamenti generali d’ammini- strazione pubblica;

2° Sulla concessione di lettere di naturalitá e sull’autorizza-. zione ai regnicoli di accettarla all’estero o di prendervi ser- vizio;

5° Sui provvedimenti che portano creazione di enti morali ;

4° Sulle domande di estradizione;

5° Sulle controversie di confini coi Governi esteri;

6° Sulle spese oltre le lire 2000 da eseguirsi ad economia dello Stato;

7° Sulle domande d’indennitá dello Stato, sulle remissioni di somme dovute al pubblico, sulle dilazioni di pagamento oltre a sei mesi.

In tutti gli altri casi il preavviso del Consiglio di Stato è facoltativo.

La ragione del preavviso obbligato in quelli. sopra specifi- cati non abbisogna di essere dimostrata, ma crediamo che in ispecie verrá commendata quella accennata al n° 6, perchè contiene una valida guarentigia morale contro ogni pericolo di intempestive conchiusioni di contratti, e cosí ne assicura viemmeglio l’utile impiego del pubblico denaro.

Come corpo giudiziario, il Consiglio di Stato :

1° Statuisce in appello supremo sulle decisioni tutte quante dei Consigli di Governo.

Si è, come appare, grandemente ampliata la facoltá dell’ap- pello, abolendesi ogni distinzione di somma, a vece che og- gidí le sole cause eccedenti le lire 200, se trattasi di tributi, o le lire 1200 per le altre materie, possono appellarsi. Ma la innovazione venne consigliata dal riflesso che trattasi di una materia eccezionale, e di tribunali, come queste, eccezionali, e che però si denno agevolare le vie alla migliore tutela del- l’interesse dei privati. Oltrechè ricorso all’autoritá superiore, sembrano piuttosto doversi diré gli appelli dai Consigli di Governo a quello di Stato. E infine la Francia fa da anni lo sperimento di queste larghezze maggiori, e mentre non si lamenta alcun inconveniente a causa di esse, ne viene data una maggiore soddisfazione agl’interessati, e ne riesce real- mente vantaggiosa l’unitá di giurisprudenza;

2° Pronuncia in prima ed ultima istanza;

a) Sulle questioni relative alla gestione di una miniera pusseduta in comune da piú concessionari;

3) Sulla decadenza. dei possessori di concessioni od auioriz- zazioni ottenute per l’esercizio di miniere, cave ed usine: ma- terie queste e quelle che fpor di ogni dubbio appartengono al contenzioso amministrativo, ma che per l’indole loro spe- ciale male soffrirebbero di essere demandate a tribunali su- balterni;

c) Sulle controversie tra lo Stato e i suoi creditori, relative ai prestiti pubblici, perchè qui tratterebbesi di interpretare atti di alta amministrazione, i quali non potrebbero percor- rere le fasi ordinarie del procedimento comune, senza gra- vissimi inconvenienti, non foss’altro che per la influenza che controversie di questa fatta esercitano sul credito generale dello Stato, e per conseguenza sulle sue condizioni econo- miche;

n) Sui richiami relativi alla liquidazione di pensioni a ca- rien dello Stato, perchè, avendo oramai le pensioni presso.di noi il loro titolo in leggi apposite, le controversie relative non potrebbero altrimenti definirsi che per via di giudicati regolari, e non può essere dubbio che codeste quistioni, an- zichè al diritto comune, appartengano, per loro natura, al contenzioso amministrativo ;