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capitolo primo 19

differente, neppure i più ardenti suoi ammiratori possono esitare ad assegnargli un posto assai modesto fra gli scrittori, anche a fare astrazione dalle imperfezioni grammaticali provenienti dal fatto che egli non scriveva nella sua lingua materna»1.

Ma checchè ne sia di ciò e ammesso pure che, in buona parte, la sentenza dello Cherbuliez sia vera, ammesso pure che Pellegrino Rossi riuscisse, nella forma, per una certa aridità e secchezza, non felice come scrittore, resta sempre, per comune consenso di tutti i suoi biografi e critici, la grande importanza delle dottrine sue, delle poderose idee che egli disseminò nei suoi Trattati, restano sempre i progressi da lui fatti fare alla scienza giuridica e alla economica.

Infatti il Mignet, con ingegnosa espressione, afferma che il Rossi «con una grande altezza di mente si era fatto il metafisico del diritto ed era divenuto, mercè l’inflessibile rigore delle sue deduzioni, il geometra, per così dire, della economia politica2.

E lo stesso Cherbuliez, sempre dotto e profondo, spesso severo critico del Rossi, che egli amava, afferma che al «punto di vista d’insieme nelle opere di lui si riscontrano tre dotti completi: un pubblicista, un economista e un penalista. L’autore era stato così riccamente dotato dalla natura, che si è dimostrato superiore in tutte le sfere d’azione che si sono presentate alla sua attività»3.

La quale era grande e feconda cosi, che l’esule italiano, oltre ad attendere agli insegnamenti ufficiali, offriva al pubblico successivamente vari corsi liberi di economia politica, di storia moderna, di storia dei Paesi Bassi e della Svizzera, di procedura penale, di diritto pubblico e di diritto costituzionale, mentre, insieme col Sismondi, col Dumont, col Bellot e col Meynier, fondava gli Annali di legislazione e di giurisprudenza, nei quali scriveva molti, importanti e notevolissimi articoli, intanto che

  1. Cherbuliez, nel terzo articolo del 1867, pag. 482 e seg. Questo giudizio lo Cherbuliez aveva già dato nella Bibliothèque Universelle nell’articolo del 1849 e in parte anche Francesco Forti, negli articoli sul Trattato di diritto penale di P. Rossi, nell’Antologia di Firenze, vol. XXX. del 1830.
  2. Fr. Mignet, elog. cit. Sentenza riferita e approvata dal Boccardo, Dizionario dell’Economia politica e del Commercio, Torino, Sebastiano Franco e Figli, 1857, nella Prefazione a pag. xvi.
  3. A. E. Cherbuliez, nel secondo degli accennati articoli della Bibliothèque Universelle et Revue Suisse del 1867, anno LXXII.