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102 il processo di pellegrino rossi

prima sviluppato la quistione di diritto, discende a parlare a favore del prevenuto Luigi Grandoni nota.

L’Avvocato Frassinelli e l’Avvocato Sinistri anche essi aggiungono qualche cosa a quanto ha dedotto l’Avvocato Gui rapporto alla questione di diritto, quindi il primo parla a favore di Gioacchino Selvaggi e il secondo favore di Alessandro Testa.

Attesa l’ora tarda, recitate le solite preci, il Tribunale si è sciolto.

Sabato 29 aprile 1854. Aperta l’udienza e recitate le solite preci il Presidente fa dare da me Cancelliere ecc. lettura di una nuova istanza presentata da Sante Costantini il quale, poichè dalla ricevuta della computisteria Borghese risultava che il Costantini e il Focolari fossero andati il 14 novembre a sera a chiedere il sussidio e il 15 a sera a ritirare il danaro, egli si scusa di essere rimasto all’udienza interdetto e sconcertato. Forse la grande distanza di tempo può avergli fatto prendere abbaglio; che potrebbe anche essere che il danaro fosse stato dato dal Maestro di casa a lui e al Focolari la sera del 16, ma che Vordine avendolo esso avuto dal Principe il 15 egli avesse messo nella ricevuta la data del 15. Ma ad ogni modo — prosegue il Costantini — o il 14 e il 15, ovvero il 15 e il 16, il fatto di avere dovuto andare ad accattare un sussidio di due scudi sta a provare la sua innocenza. Come? un uomo che fa parte, e parte principale della pretesa congiura, alla vigilia di un fatto come quello, ha bisogno di andare ad accattare e non ha largo sussidio di danaro dai capi del partito?!...

Quindi si raccomanda che si interroghi bene il Focolari, che non gli si metta paura, che si incoraggi a dire la verità,


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  1. Pare di sognare! Non una parola sulla quistione di diritto, non una parola sulla difesa del Grandoni. E l’Avvocato Gui avrà parlato almeno due ore! Disgraziatamente nel voluminoso incartamento dello studio Gui sul processo Rossi non avvi traccia od appunto sulla quistione di diritto e quindi non è possibile stabilire se, in quanto e fin dove il Gui e il Procuratore Generale Fiscale consentissero o dissentissero.
       Per quel che riguarda la difesa del Grandoni, che, a detta degli Avvocati superstiti della Procura dei Poveri di quel tempo, fu lunga, calda ed eloquentissima, fortunatamente esiste nell’incartamento suddetto un largo sunto che ne costituisce la tessitura e che io posso riprodurre nei Documenti. Vedi Documento VII.