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Pagina:Pilati - Ragionamenti intorno la legge naturale e civile, 1766.djvu/109

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LEGGI ROMANE. 105

Compilatori trasportati nelle Pandette dei passi degli antichi Giuristi, da’ quali ricavasi, che la cosa sta tutto altramenti di quello, che essi Compilatori o per non avere ben compresi quei passi, o per non averli più avuti presenti all’animo, in altro luogo colle lor proprie parole s'erano messi ad insegnare. Così per modo d’esempio noi veggiamo bene, che sotto il nome di Legati Penali anticamente s'intendeva quella sorta di Legati, che venivano all’ erede lasciati, perchè facesse qualche cosa d’illecito, o disonesto, e ciò lo impariamo dalla L. 1. D. de Leg. Quæ pœnæ etc.Questi Legati furono sempre vietati, nè mai neppure in pratica permessi. Ciò non ostante Giustiniano, o sia Triboniano non ben intendendo la natura di questi Legati dice nel §. 39. Inst. de Leg. ch’egli ha stimato bene di levare via cotesti scrupoli, e di permettere, che vengano liberamente fatti cotali Legati, trattine però quelli, che dalle Leggi proibiti, o altramenti disonesti fossero. Nel che egli mostra di non aver saputo, che generalmente tutti i Legati penali contenevano comandi dalle Leggi, e dall’onestà vietati: come chiaramente ha dimostrato il Binkershoekio (a) il quale in altri luoghi ancora ha fatto vedere, che sì Triboniano, come i suoi Colleghi hanno sovente ignorato il diritto de’ lor proprj tempi. Il che anche da altri fu provato. (b) Laonde questa ignoranza, ed inavvedutezza de’ Compilatori deve necessariamente aver dato dell’


im-

(a) De Legat. Pœenæ Nom. Relict. cap. 3

(b) Schilter Prax. Jur. Hom. Exer. 39. §. 15. Vinn ad Inst. de Excus. Tut. §. 13.