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Pagina:Prato - Il protezionismo operaio - 1910.pdf/103

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restrizioni, non sembra destinato a molta fortuna, finchè dura in vigore la formidabile legislazione fiancheggiata dalla sua spietata giurisprudenza, e finchè le unioni operaie, tutt’altro che convertite al principio della libera concorrenza, continuano nel sistema di tollerare gli stranieri isolati, a patto che si iscrivano immediatamente nelle organizzazioni, ma di boicottarli e perseguitarli senza misericordia se giungano in gruppi di qualche entità (1).

Ammesso del resto anche che esista nei reggitori la sincerità di un durevole ravvedimento, difficilmente essi potrebbero, senza smuover l’intiero edificio, alterare un ordine di disposizioni indissolubilmente legato a tutto un complesso di istituti, dei quali ciascuno é al tempo stesso presupposto necessario e inevitabile conseguenza di tutti gli altri.

Son noti i criteri con cui fu congegnato il protezionismo doganale australiano, la cui missione precipua é quella di garantire agli industriali prezzi di vendita sufficienti a coprire l’ingente costo della mano d’opera prodotto dai minimi legislativi e dalle pretese sindacali. La discussione dell’ultima tariffa, che tanti clamori suscito in Inghilterra, in Germania, al Canada (questo paese rispose sopprimendo il sussidio di 900,000 fr. annui al servizio marittimo con l’Australia), dimostra sempre meglio il grado di influenza esercitata, in questo tema, dal Labour party, che tiene prigioniero il governo. Fu infatti in tale occasione che la Federazione spiego al vento la bandiera della cosi detta new protection, un sistema meraviglioso, che si afferma capace di abbracciare tutte le industrie d’un paese ed offrente una soluzione elegante e definitiva dei conflitti fra capitale e lavoro.

Si tratta, spiegava il ministro, di impedire che gli industriali, protetti dal regime doganale, raccolgano l’intiero beneficio di tale favore, e di costringerli a dividerlo coi loro operai. A tal fine un diritto di accisa, o tassa di fabbricazione, sarà esatto su tutti gli oggetti confezionati in Australia, uguale alla meta dei diritti doganali che colpiscono i prodotti similari importati dal difuori; e ne rimarranno esenti gli industriali che retribuiranno i loro operai in misura « equa e ragionevole ». La difficolta veramente consisterà nello stabilire tale misura. Ma a ciò intenderanno speciali tribunali misti, presieduti da un legale di nomina governativa e composti di due giudici, l’uno dei quali nominato dall’industriale che sollecita l’esenzione, altro dai suoi operai. Il Board of excise avrà poi pieno diritto di

visita, ispezione e controllo sulle aziende esentate per vedere se i



  1. (1) Gfr. B. A., “ Lettre d’ Australie , in Economiste francais, 1907, n. 18, The Economist, 30 dicembre 1905, n. 3253.