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Pagina:Prato - Il protezionismo operaio - 1910.pdf/104

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prezzi non sian spinti a danno del consumatore fino a limiti di indebito lucro, mediante accordi o altrimenti; nel qual caso potrà ridursi o sopprimersi il privilegio.

Questa teoria della « triplice protezione » trovo dei ferventi addetti. L’idea di creare una specie di dittatura, regolante, con soddisfazione generale, il tasso dei salari e le condizioni del lavoro di tutte le industrie, non meno dei prezzi di vendita su tutti i mercati, per il semplice gioco della tariffa doganale, sembro tanto pratica quanto ingegnosa; onde é probabile essa venga ben presto tradotta in atto. Il sistema d’altronde già funziona nei riguardi d’un ramo di industria, quello delle macchine agricole, i cui produttori sono esenti dalle tasse di fabbricazione se provino di corrispondere salari « giusti e ragionevoli ». E il modo come l’autorità chiamata a pronunziarsi su tale punto (un giudice dell’Alta Corte con due assessori) interpreta questa assai vaga dicitura ci porge un saggio molto istruttivo dei criteri a cui vorrebbe ispirarsi la sognata riforma.

Nel primo caso p. e. che si presentò, quello del principale fabbricante di macchine agricole del continente, che chiedeva l’esonero da una tassa annua di 50 a 60.000 fr., sorse l’opposizione degli operai pretendenti aumento di salario. Il ricorrente presentò tutti i documenti, deliberazioni dei wages boards, ecc. da cui risultavan le disagiate condizioni dell’industria. Ma la Corte negò l’esenzione a meno che non si elevassero i salari dal 15 al 30 per cento secondo le categorie, con dei considerandi assolutamente caratteristici ; rifiutando cioè di tener conto degli elementi commerciali ed economici di giudizio in tanta copia forniti, con l’osservare che, se si fosse trattato di stabilire i salari in base alle condizioni del mercato, della domanda e dell’offerta, e dell’industria sarebbe stato sufficiente il wages board. Il nuovo intervento legislativo aveva invece per iscopo implicito di « determinare la mercede normale di un lavoratore, considerato come un essere umano, vivente in un paese civilizzato ». Doveva pertanto assumersi a criterio di giudizio quale sia il fabbisogno minimo per un tenor di vita conveniente ad un operaio ed aggiungervi un premio per le speciali attitudini od abilita di certe categorie di lavoratori. Il salario « giusto e ragionevole » veniva così ad essere quello che corrisponde ai bisogni normali dell’operaio, nella misura apprezzata dal giudice, aumentata, ove fosse il caso, da una specie di premio,

rappresentante la capacita professionale del salariato (1).



  1. (1) Cfr. B. A., “ Lettre d’Australie , in Economiste francais, 1908, n. 10. Una larga esposizione critica del sistema e il testo del memorandum governativo