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navigazione e ferroviarie. Rimanevano esclusi dall’ammissione come
undesirables: gli imbecilli, alienati, epilettici e le persone che
soffrirono di accessi di pazzia negli ultimi cinque anni o che ebbero
due o più attacchi di questo male in qualunque tempo, gli indigenti
e le persone presumibilmente destinate a ricadere a pubblico carico,
i mendicanti di professione, gli affetti da malattie ripugnanti o con-
tagiose, i pregiudicati per reati comuni, i poligami, gli anarchici e le
persone che professano o diffondono opinioni favorevoli al sovverti-
mento colla violenza del governo degli Stati Uniti o di qualunque altro
governo e delle leggi in generali, o all’assassinio dei pubblici uffi-
ciali, le prostitute e quelli che vivono della prostituzione altrui, quelli
che, entro l'ultimo anno, vennero espulsi, perché fu scoperto che
si trovavano negli Stati Uniti in forza d’un contratto o accordo ante-
riore alla loro partenza, e infine tutti coloro il cui passaggio fu pa-
gato da altri (sec. 2, 36, 38). Coerentemente a tali disposti si dichia-
rava reato contro lo Stato il procurare o favorire comunque la venuta
o l'ingresso di qualche immigrante proibito o il rifiuto (per parte
delle compagnie di trasporto) di ricondurlo al luogo di partenza in
caso di reiezione 0 di espulsione nei primi tre anni della sua illegale
residenza nel paese (sec. 6-9, 15-21).
Contro le decisioni della commissione di controllo agli arrivi non era concesso appello all’immigrante, nel caso in cui il rifiuto fosse cagionato da fisica infermità; e, se questa risultasse tale da rendere indispensabile l'assistenza di altra persona, il rimpatrio doveva ve- nire ordinato anche nei riguardi del compagno (sez. 10, 11, 19). Qua- lunque straniero che, entro due anni dall’arrivo, e per cause preesi- stenti al medesimo, cadesse a carico della pubblica carità doveva espellersi a spese dei responsabili della sua venuta (imprenditori 0 vettori) (s. 20). Una serie di minute norme disciplinava infine i do- veri delle compagnie di navigazione per l’esatta esecuzione della legge.
Gli ostacoli posti alla liberta di immigrazione con questo atto erano, come vedesi, gravi e molteplici. Se ne mostraron pero tutt’altro che soddisfatti gli esclusionisti che, oltre ad insister sull’illiteracy text, trovavan troppo brevi 1 due anni entro i quali poteva pronun- ciarsi l’espulsione dello straniero indigente, criticavano la clausola che subordinava lo sfratto alla preesistenza delle cause di cronica mi- seria, e osservavano che l’atto non si esprimeva con sufficiente chia- rezza circa i layoratori contrattuali, alla cui eliminazione doveva sopratutto mirare. La questione non tardò pertanto a ritornare da- vanti al Congresso in veste d’un progetto d’iniziativa senatoriale,
che portava da 2 a 5 doll. la tassa di entrata ed aumentava le classi