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Pagina:Prato - Il protezionismo operaio - 1910.pdf/117

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degli esclusi. Una delle misure più gravi era quella con cui si ne- gava l’ammissione a tutti coloro che, di età inferiore a 16 anni e capaci fisicamente di leggere, non avessero ciò saputo fare ne in inglese né in altra lingua. Approvato dal senato il 22 maggio 1906, il disegno di legge fu modificato dalla camera, che respinse l’aumento della tassa e l’esclusione degli analfabeti. Ma, nella conferenza parla- mentare che segui, si addivenne ad un compromesso, in forza del quale la tassa veniva portata a 4 dollari, si estendeva a tre anni il periodo di tempo entro il quale coloro che cadevano a carico della pubblica beneficenza potevano rimpatriarsi, si aggiungevano alle categorie proibite i tubercolotici, « tutti i ragazzi di meno di 16 anni non ac- compagnati da entrambi i genitori », « coloro il cui passaggio fosse pagato da qualche corporazione, associazione, società, municipalità 0 governo estero, in forma diretta o indiretta », e gli individui di com- plessione fisica debole o disgraziata, quando ciò potesse influire sulla loro capacita a guadagnarsi la vita (1). Si acconsentiva contempo- raneamente alla nomina d’una commissione di inchiesta per tutto il problema dell’immigrazione; si autorizzava il Presidente a negoziare accordi internazionali per regolare l’esodo degli stranieri verso gli 3. U. e si istituiva una division of information, col compito di promuo- vere una profittevole distribuzione degli stranieri ammessi fra i vari Stati dell’Unione che desideravano mano d’opera (2).

Cosi emendate, le proposte senatoriali, divenute legge il 20 febbr. 1907, costituiscono, secondo l’espressione di Alcott W. Stockwell, la dichiarazione fondamentale di diritti degli stranieri (3). Che esse offrano pero, come afferma lo stesso autore, « un esempio quasi unico di ospitale larghezza », ci sembra amabil forma di garbata canzona- tura. La verità é che, se anche l’illiteracy text ancora non ha trion- fato, poche leggi hanno come questa un carattere pedantescamente vessatorio e dichiaratamente protezionistico, e ciò anche per l’onere delle responsabilità che si addossano a terzi e per la gravita delle pene

che si comminano (4).



  1. (1) Sulvimportanza di quest’ultima clausola richiama |’attenzione R. D. C. Warp, “ The new immigration act , in North American review, 19 luglio 1907.
  2. (2) Cfr., per la preparazione di questo disegno di legge, “ Relazione sui servizi dell’emigrazione per il periodo aprile 1906-aprile 1907 , in Boll. emigr., 1907, n. 11, pag. 35 e segg.
  3. (3) Cfr. “ The immigrant’s bill of rights , in The American Journal of Socio- logy, vol. XV (1909, 2°), pag. 21 e segg.
  4. (4) Multa fino a 5000 dollari e carcere da 1 a 5 anni a chi introduca una donna a scopo immorale (art. 3); multa di 1000 dollari per ogni singola infrazione a qual- siasi persona o società che in qualunque modo anticipi il prezzo di trasporto o