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Pagina:Prato - Il protezionismo operaio - 1910.pdf/118

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Collo spirito pratico che li distingue, gli americani hanno infatti

perfettamente compreso che il minacciare multe e anni di carcere a poveri emigranti, spesso completamente ignari, quando lascian la pa- tria, delle difficolta che incontreranno all’arrivo non può approdare a nulla cli concreto, mentre assai salutare deve rivelarsi il timore di pene severe nei riguardi di speculatori e di vettori. Onde l’ostentata cle- menza Si risolve in realtà, a chi bene la consideri, in una più accorta raffinatezza di calcolo.

Il numero e la specificazione minutissima delle categorie rifiu- tate e un’altra caratteristica di questa legge, che mira con ciò a sop- primere la possibilità delle interpretazioni men restrittive date più volte dalla giurisprudenza agli atti precedenti (1). Rigori tutti non sufficientemente compensati dalla clausola, incontestabilmente utile, con cui si mostra di voler provvedere alla distribuzione della mano d’opera in arrivo ai luoghi di maggior richiesta.

Tutto tende a farci temere però che questa parte economicamente e socialmente buona delle misure votate sia quella di cui men rigorosa- mente si curerà l’applicazione, mentre nulla verrà trascurato per ottenere un nuovo inasprimento degli articoli schiettamente protettivi.

Dacché l’atto è in vigore, infatti, l’agitazione per il suo rima- neggiamento non fa che crescere ed estendersi. Le organizzazioni Ope- raie, che guidano il movimento e lo tengon vivo colle proteste e coi

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  1. (1) Cfr., per Vinterpretazione di tali alti, oltre alle opere generali citate, PRescorT F. Hatt, “ The federal contract labor law » in Harward Law review, II (aprile 1898); pag. 525 e segg18
  2. agevoli o incoraggi l’immigrazione di Operai per contratto (art. 5); la stessa pena a quelli che con manifesti, stampati, ecc., incoraggino l’immigrazione (art. 7); nulla fino a 1000 dollari e carcere fino a 2 anni per ogni persona introdotta a chi aiuti lo sbareo di un immigrante proibito o lo permetta (se capitano o proprietario di nave) (art. 8); multa di 100 dollari al capitano della nave per ogni straniero respinto per infermiti, se può constatarsi che questa già esisteva al momento della par- tenza (art. 9); multa di 10 dollari per emigrante al capitano della nave che non eseguisca esattamente tutte le formalità di consegna, elenco, registrazione, ecc, (art. 15); multa da 100 a 1000 dollari e carcere fino a 1 anno ai capitani, ufficiali e agenti di navi per ogni straniero sbarcato in tempo e luogo diversi da quelli stabiliti dai funzionari di immigrazione (art. 18); multa non inferiore a 300 dollari per ciascun emigrante al capitano o proprietario di navi che rifiuti di sopportare le spese del rimpatrio addossategli dalla legge e le ponga a carico dell’immigrante (art. 19); pene stabilite per il falso. giuramento in giudizio a chi, chiamato a deporre in qualsiasi circostanza riferentesi al diritto di ammissione di uno straniero, giuri cosa non vera (art. 24); espulsione a tutti gli stranieri che entrino negli S. U. da porti o località non designate dal Segretario del Commercio e del Lavoro (art. 36). Cfr., per il testo completo della legge, Boll. emigr., n 13