Un criterio sistematico di differenziazione a base di privilegio na-
zionale ispira poi costantemente l'intiera legislazione sociale. La
legge 21 marzo 4884 che riconosce 1 sindacati professionali non
ripete la disposizione di que
voter gli stranieri esser elettori ne eleggibili (art. 6). Essa ordina
perd che debban esser francesi coloro che del sindacato hanno Vam-
ministrazione o la direzione (art. 4). Cittadini francesi devon esser
parimenti gli arbitri e i delegati nominati a termini della legge 27
dicembre 1892 sulla conciliazione e l'arbitrato in materia di conte-
stazioni collettive fra padroni e operal (art. 15). Benché la legge
90 luglio 1886, relativa alla Cassa nazionale delle pensioni per la
vecchiaia, riconoscesse la quasi parita di trattamento allo straniero
nel godimento dei soccorsi e delle pensioni (art. 11 e 14), nei consigli
delle società di soccorso pei minatori, riordinate colla legge 19 giu-
gno 1894, i soli francesi sono elettori ed eleggibili (art. 11); ed il regolamento 25 luglio 1894 per l'applicazione di quest’ultima legge,
vieta agli stranieri di far parte delle commissioni arbitrali (art. 13)
e di esser mandatari collettivi (art. 29). Eppure i versamenti padro-
nali si fanno nella misura del 4 per cento del salario degli operai,
qualunque sia la loro nazionalità,
e il prelevamento che l’operaio su-
bisce della meta di tale versamento colpisce lo straniero al pari
dell’indigeno (art. 2, 6). Non è diverso lo spirito che informa la
legge 4° aprile 1898 sulle società di m. s., l’amministrazione è
direzione delle quali possono esser affidate soltanto a francesi. Per
mera eccezione si concede che alle società di m. s. formate tra citta-
dini esteri possan preporsi degli stranieri; ma all’esistenza di tali
enti occorre, caso per Caso, un’autorizzazione, sempre revocabile
levee, By
La legge 9 aprile 1898 e una serie di disposizioni complementari
dei due anni seguenti han regolata la responsabilità degli infortuni
sul lavoro. Ma, anche in essa, é riservato agli stranieri un tratta-
mento speciale, poiché l’art. 3 prescrive che, ove essi cessino di risie-
dere sul suolo francese, non riceveranno per indennità che un capitale
uguale a tre volte la rendita loro assegnata, e che i rappresentanti
di un operaio straniero non riceveranno alcuna indennità se, al mo-
toe See non risiedevano sul suolo francese. Parment
il decreto 17 settembre 19 lifics or 0 6 :
che organizza 1 ee Po ret g at : eae ae
lendo pure che ad elegvere i deleeati i ne ers ee
iscritti ai sindacati (art. 5). La jbene sean Taran es
di associazione mantiene per gli sion ae i uy aon sul contratto
quella del 4° aprile 1898 e vi “ape i : es ee
ggiunge un’altra eccezione, negando