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Pagina:Prato - Il protezionismo operaio - 1910.pdf/148

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Un criterio sistematico di differenziazione a base di privilegio na- zionale ispira poi costantemente l'intiera legislazione sociale. La legge 21 marzo 4884 che riconosce 1 sindacati professionali non ripete la disposizione di que voter gli stranieri esser elettori ne eleggibili (art. 6). Essa ordina perd che debban esser francesi coloro che del sindacato hanno Vam- ministrazione o la direzione (art. 4). Cittadini francesi devon esser parimenti gli arbitri e i delegati nominati a termini della legge 27 dicembre 1892 sulla conciliazione e l'arbitrato in materia di conte- stazioni collettive fra padroni e operal (art. 15). Benché la legge 90 luglio 1886, relativa alla Cassa nazionale delle pensioni per la vecchiaia, riconoscesse la quasi parita di trattamento allo straniero nel godimento dei soccorsi e delle pensioni (art. 11 e 14), nei consigli delle società di soccorso pei minatori, riordinate colla legge 19 giu- gno 1894, i soli francesi sono elettori ed eleggibili (art. 11); ed il regolamento 25 luglio 1894 per l'applicazione di quest’ultima legge, vieta agli stranieri di far parte delle commissioni arbitrali (art. 13) e di esser mandatari collettivi (art. 29). Eppure i versamenti padro- nali si fanno nella misura del 4 per cento del salario degli operai, qualunque sia la loro nazionalità, e il prelevamento che l’operaio su- bisce della meta di tale versamento colpisce lo straniero al pari dell’indigeno (art. 2, 6). Non è diverso lo spirito che informa la legge 4° aprile 1898 sulle società di m. s., l’amministrazione è direzione delle quali possono esser affidate soltanto a francesi. Per mera eccezione si concede che alle società di m. s. formate tra citta- dini esteri possan preporsi degli stranieri; ma all’esistenza di tali enti occorre, caso per Caso, un’autorizzazione, sempre revocabile levee, By La legge 9 aprile 1898 e una serie di disposizioni complementari dei due anni seguenti han regolata la responsabilità degli infortuni sul lavoro. Ma, anche in essa, é riservato agli stranieri un tratta- mento speciale, poiché l’art. 3 prescrive che, ove essi cessino di risie- dere sul suolo francese, non riceveranno per indennità che un capitale uguale a tre volte la rendita loro assegnata, e che i rappresentanti di un operaio straniero non riceveranno alcuna indennità se, al mo- toe See non risiedevano sul suolo francese. Parment il decreto 17 settembre 19 lifics or 0 6 : che organizza 1 ee Po ret g at : eae ae lendo pure che ad elegvere i deleeati i ne ers ee iscritti ai sindacati (art. 5). La jbene sean Taran es di associazione mantiene per gli sion ae i uy aon sul contratto quella del 4° aprile 1898 e vi “ape i : es ee ggiunge un’altra eccezione, negando